27 febbraio 2013

CUD 2013. Arrivano le istruzioni dall’INPS

L’istituto previdenziale ha fornito tutte le modalità alternative a quella telematica per ottenere il CUD

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Come annunciato nei giorni scorsi nelle pagine di fiscal-focus.info, sono arrivate in extremis le istruzioni operative e le modalità attuative relative alla trasmissione telematica del CUD 2013. A tal proposito, è stato chiarito che il modello telematico verrà reso disponibile entro la fine del corrente mese, nella sezione “Servizi al cittadino” sul sito dell’INPS (www.inps.it). Inoltre, per i cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto previdenziale, il documento verrà anche recapitato alla casella PEC corrispondente. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 32 di ieri.

Legge di Stabilità 2013 – Ricordiamo brevemente che da quest’anno c’è una novità importante: il CUD telematico. Infatti, la “Legge di Stabilità 2013” (L. 228/2012) all’art. 1, c. 114 ha previsto che “dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica”. Tuttavia il cittadino conserva la possibilità di richiederlo in maniera tradizionale, ossia cartacea.

Come ottenere il CUD? – In alternativa al canale telematico su descritto, la certificazione unica dei redditi può essere consegnata attraverso i seguenti canali:
- sportelli veloci delle Agenzie dell’Istituto: per il primo trimestre, tutte le Agenzie (interne, complesse e territoriali) dedicheranno almeno uno sportello veloce al rilascio cartaceo del CUD;
- postazioni informatiche self service: in tutte le Strutture territoriali dell’INPS sono state istituite postazioni informatiche self service, presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla presentazione online delle domande di servizio, ovvero effettuare tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell’Istituto alle quali risultano abilitati, in un contesto connotato da affidabilità e sicurezza non soltanto tecnologica;
- posta elettronica: viene messo a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC il seguente indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it per l’invio di richieste di trasmissione del CUD, potendo ben ipotizzarsi che la disponibilità della casella di posta elettronica certificata da parte dell’utente (ovvero la conoscenza di tale condizione da parte dell’Istituto) sia avvenuta successivamente all’invio massivo degli stessi documenti agli altri titolari di PEC;
- centri di assistenza fiscale: il cittadino potrà avvalersi per l’acquisizione del CUD, di un Centro di assistenza fiscale cui abbia conferito specifico mandato;
- uffici postali: sarà possibile ottenere il CUD anche presso gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”, dietro corrispettivo a carico dell’utente pari a 2,70 euro più IVA;
- sportello mobile per utenti ultra-ottantacinquenni e pensionati residenti all’estero: per tali soggetti, considerata l’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto previdenziale, è stato attivato un servizio dedicato, denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali, tra i quali il CUD;
- spedizione del CUD al domicilio del titolare: come accennato in premessa, il cittadino ha la facoltà di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea, senza che per questo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rilascio CUD a terzi – Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare; in tal caso la richiesta, presentata dalla persona delegata, deve essere corredata della delega o del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l’INPS a riceverla ed a rilasciare la certificazione richiesta. Ai fini della validità, è necessario che tali atti siano accompagnati dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato e la persona delegata dovrà, a sua volta, esibire proprio documento di riconoscimento. Da notare che l’allegazione della copia del documento di riconoscimento del delegato non è necessaria nei casi di richiesta di CUD trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC dello stesso.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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