Premessa – Siamo alle battute finali. Domani (28 febbraio 2014) i datori di lavoro che hanno corrisposto compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso del 2013, devono consegnare la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato, assieme al modulo per l'opzione dell'otto e del cinque per mille. Per quest’anno, come per l’anno scorso, si rammenta che il CUD sarà reso in maniera telematica; infatti, la “Legge di Stabilità 2013” (L. 228/2012) all’art. 1, c. 114 ha previsto che “dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica”. Tuttavia il cittadino conserva la possibilità di richiederlo in maniera tradizionale, ossia cartacea.
Termini di consegna - La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati (Modello CUD), che serve per riassumere i dati fiscali e contributivi relativi alle retribuzioni e ai compensi erogati durante l’anno solare precedente, deve essere consegnata al contribuente in duplice copia, entro la fine del corrente mese. Differente è il discorso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il documento va consegnato entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore.
La sanzione – È meglio affrettarsi poiché in caso di mancata o tardiva consegna della certificazione in commento, ovvero rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri, è prevista una sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.
Le novità – Le novità fondamentali rispetto allo scorso anno, di cui i sostituti d’imposta devono tener conto per la compilazione del modello CUD 2014, sono: la sospensione dei versamenti tributari per i soggetti residenti nei Comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione; la maggiore detraibilità, con l’introduzione dell’aliquota al 24%, per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); l’introduzione di un nuovo sconto d’imposta del 19%, riferito alle somme versate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Importanti news anche nel campo 102 “Detrazioni per carichi di famiglia”; in tale campo, infatti, va evidenziato che, qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la riduzione in relazione al periodo di lavoro, a meno che il sostituto – ricorrendone i presupposti – non abbia chiesto di poterne usufruire per tutto il periodo d’imposta. Le detrazioni vanno indicate nelle Annotazioni con il codice AC (di nuova istituzione), se riproporzionate. Mentre nei campi riservati alla previdenza complementare (120 e 121), le istruzioni per la compilazione del modello CUD 2014 chiariscono che, in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non sia stato superato il limite di deduzione, fissato in 5.164,57 euro annui. Tale possibilità non trova applicazione sulle somme restituite al dipendente, che possono essere assoggettate solo all’imposta sostitutiva, in quanto oggetto di sgravio contributivo. Va segnalato, inoltre, che nel campo 130 (di nuova istituzione) va indicato il totale degli oneri sostenuti, di cui all’art. 10, comma 1, lett. d-bis) del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 174, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che non è stato dedotto dai redditi indicati nei campi 1 e 2, e per il quale è possibile la deduzione dal reddito complessivo nei periodi d’imposta successivi. In alternativa, il sostituto d’imposta può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, secondo le modalità definite con decreto del MEF.