6 marzo 2014

CUD INPS. Pronto il conguaglio fiscale 2013

Eventuali rettifiche fiscali potranno essere effettuate dal 16 marzo al 13 giugno 2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Semaforo verde per i CUD emessi dall’INPS. Infatti, dal 28 febbraio scorso sono stati resi disponibili sul sito dell’Istituto previdenziale (www.inps.it), in qualità di sostituto d’imposta, le certificazioni fiscali per l’anno d’imposta 2013 (modello CUD/2014). Al riguardo si precisa che eventuali rettifiche fiscali potranno essere effettuate a partire dalla seconda metà del mese marzo 2014, fino al prossimo 13 giugno p.v. Dopo tale data è possibile chiedere solo rettifiche con emissione di un nuovo CUD e obbligo di presentare la dichiarazione redditi. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 2968/2014.

Conguaglio fiscale – Come di consueto, l’INPS ha elaborato il conguaglio fiscale previsto dall’art. 23 del D.P.R. 600/73, per tutte le prestazioni erogate dall’Istituto. A tal proposito, si rammenta che il modello CUD dovrà essere reso in maniera telematica, fatta salva la possibilità per il cittadino di chiederla in modalità cartacea. Con riguardo ai redditi di pensione non superiori a 18.000 euro, trova applicazione l’art. 38, comma 7, del D.L. 78/2010 che prevede la rateazione del conguaglio a debito superiore a 100 euro. Le trattenute sulle prestazioni in pagamento relative alle addizionali regionali e comunali sono state aggiornate con le aliquote ufficiali pubblicate dal Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, Fiscalità locale. Inoltre, per quanto attiene al pagamento degli acconti Irpef di competenza dell’anno 2014, da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi, l’INPS ha l’obbligo di informare i contribuenti che l’Istituto effettuerà il conguaglio fiscale di fine anno, relativo all’anno 2014, su tutte le prestazioni erogate, pertanto i contribuenti dovranno tenerne conto ai fini del pagamento di eventuali acconti. Da quest’anno, spiega l’INPS, le Sedi territoriali potranno visualizzare dettagliatamente il conguaglio fiscale e fornire adeguate informazioni ai contribuenti che ne faranno richiesta.

Rettifiche fiscali – Come precisato in premessa, dal 16 marzo fino al 13 giugno 2014 è possibile richiedere eventuali rettifiche al CUD presso le Sedi territoriali. Dal 14 giugno 2014, invece, le rettifiche effettuate dalle sedi produrranno soltanto una nuova certificazione (CUD) ma non un ricalcolo di imposta. Nel nuovo modello CUD, pertanto, dovrà essere indicato nelle Annotazioni - lettera "ZZ" - l’obbligo del sostituito di presentare la dichiarazione dei redditi. A tal fine, l’INPS metterà a disposizione il web-service di gestione delle rettifiche che potrà essere richiamato dalle applicazioni utilizzate dalle prestazioni. Tale piattaforma fiscale, inoltre, metterà a disposizione un applicativo che consentirà di effettuare rettifiche ai CUD pubblicati per le prestazioni che non dispongono di una propria procedura.
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