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Premessa - A seguito della determinazione presidenziale n. 44 dell’11 aprile 2012, con la quale è stato autorizzato il reperimento delle strutture termali e alberghiere a cui avviare gli assicurati dell’INPS che effettueranno le cure termali nella presente stagione e in quelle degli anni 2013 e 2014, i Centri medico-legali possono ora attivare le procedure necessarie per l’effettuazione delle visite mediche finalizzate alla concessione delle cure termali. A tal proposito, viene precisato che le domande di prestazione termale dovranno essere presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 ottobre dell’anno in cui si chiede la prestazione stessa esclusivamente con modalità telematica. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 6462 del 13 aprile u.s., chiarendo altresì che da quest’anno gli stabilimenti convenzionati dovranno obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica messa a disposizione dall’Istituto previdenziale per la compilazione e la trasmissione telematica del mod. SS40ct/sost.
Adempimenti sanitari –Quanto agli adempimenti sanitari, è utile ricordare che: le concessioni eccedenti il V° ciclo di terapia termale continueranno a essere inviate al CGML (Coordinamento Generale Medico Legale) mediante la procedura Sigas; il modello di visita andrà compilato facendo particolare attenzione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero della Sanità del 15 dicembre 1994, il quale contiene l’elenco delle patologie concedibili (reumoartropatie e broncocatarrali).
Istanza di riesame sanitario – Inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di reiezione l’assicurato può presentare istanza di riesame da inoltrare per il tramite del responsabile della Direzione provinciale di appartenenza.
Termini per le cure – Infine,entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento della domanda, l’assicurato deve iniziare le cure. Ciò al fine di sottoporre l’assicurato stesso al trattamento termale in termini adeguati, anche in considerazione dell’insorgenza di eventuali controindicazioni. Tutto ciò comporta che il medico curante non dovrà più compilare il certificato “Ct.2 bis/aut” come richiesto in precedenza.