La questione sul blocco dell’indicizzazione delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS per il biennio “2012-2013”, giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale n. 70/2015, ha trovato definitiva soluzione nel D.L. n. 65/2015 (“Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR”) pubblicato in Gazzetta Ufficiale giorno 21 maggio 2015.
All’art. 1 del menzionato Decreto Legge è possibile osservare come il Governo abbia volontariamente distinto il meccanismo di rimborso in due tempi: “2012-2013” e “2014-2015".
Biennio 2012-2013 - In particolare nel biennio “2012-2013”, ossia quando le pensioni superiori a 1.443 euro (3 volte il trattamenti minimo INPS) non sono state rivalutate per effetto della manovra Salva-Italia (art. 24, co. 25 della L. n. 214/2011), il D.L. si avvale di un meccanismo di rimborso progressivo. Nel dettaglio:
• per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS (cioè fino a 1.443 euro), la rivalutazione sarà del 100%;
• per i trattamenti pensionistici superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (cioè compresi tra 1.443 e 1.924 euro), la rivalutazione sarà del 40%;
• per i trattamenti pensionistici superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (cioè compresi tra 1.924 e 2.405 euro), la rivalutazione sarà del 20%;
• per i trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (cioè compresi tra 2.405 e 2.886 euro), la rivalutazione sarà del 10%.
Nessuna rivalutazione è invece riconosciuta per i trattamenti superiori a 2.886 euro.
Biennio 2014-2015 – Per quanto riguarda invece il biennio “2014-2015”, vale a dire quando è entrato in vigore il meccanismo di rivalutazione previsto dal Governo Letta, la rivalutazione di tali trattamenti passa al 20% per tutte le fasce sopra menzionate (cioè da 3 a 6 volte il minimo). Mentre dal 1° gennaio 2016 la rivalutazione sale al 50%.
I meccanismi di rimborso illustrati si applicano a ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivofino tuttii trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
Altre misure – Il provvedimento contiene anche altre importanti misure; e in particolare sulle procedure di pagamento dell’INPS, che dal 1° giugno 2015 saranno posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile. Le prestazioni interessate sono: i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL.
All’art. 2 e 3 invece, sono previsti nuovi finanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga. Nel dettaglio, l’art. destina 1 miliardo di euro – per l’anno 2015 – in favore del Fondo sociale per occupazione e formazione. Mentre l’art. 3 prevede 5 miliardi di euro in favore degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.
Infine, è possibile sottolineare anche il rifinanziamento con un importo di 70 milioni di euro dei contratti di solidarietà di tipo b, ossia quelli che possono essere sottoscritti da imprese escluse dalla cassa integrazione.
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