15 maggio 2014

Danno biologico. Indennizzo più pesante

Si incrementa del 7,57% l’indennizzo per danno biologico

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Le prestazioni economiche per danno biologico si incrementano del 7,57%. L’aumento, che si aggiunge a quello dell’8,68% già previsto dal decreto 27 marzo 2009, è stato concesso dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) – grazie a una dote di 50 milioni di euro - e decorre dal 1° gennaio 2014. Al riguardo, si precisa che si tratta di incrementi economici di entità parziali, in quanto pari nel complesso al 50% della variazione dell’Istat dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2000-2013. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 26/2014.

Normativa –
Le prestazioni economiche per danno biologico trovano le sue fondamenta nell’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, il quale non ha previsto alcun meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della “Tabella indennizzo danno biologico”, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Successivamente, il Protocollo welfare del 2007 all’art. 1, c. 23 ha disposto un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, quantificato con decreto interministeriale nella misura dell’8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008. Ora, a ciò si aggiunge l’emanazione della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) che ha previsto, in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella “Tabella indennizzo danno biologico”, un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico. Tale rivalutazione è stata disciplinata dal D.I. del 14 febbraio 2014, che ne ha fissato i criteri e le modalità di attuazione della norma in questione.

Ambito di applicazione – Quanto all’ambito di applicazione, l’Istituto assicuratore precisa che l’aumento riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall’INAIL. In particolare, per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico. Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° gennaio 2014. Inoltre, per accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’aumento non è corrisposto in tale fase istruttoria, ma si applica in ogni caso a seguito di accertamento definitivo. In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto antecedentemente al 1° gennaio 2014 e accertamento definitivo effettuato a decorrere dalla stessa data, l’incremento in questione non si applica a tale acconto ma esclusivamente all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi. Parimenti, nei casi di revisione e aggravamento, l’incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1° gennaio 2014.
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