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L'INPS, con la circolare n. 13 del 28 gennaio 2013, ha fornito una sintesi - per l'anno 2013 - delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato (O.T.D. e O.T.I.). In particolare, è stato chiarito che quest’anno si completa il percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica per i datori di lavoro che, alla data dell’1.1.1996, non avevano integralmente trasferito al F.P.L.D. la quota del 4,43% dalle gestioni tbc, maternità e Cuaf. Tali datori di lavoro, inoltre, dovranno aumentare - a partire dal periodo contributivo “gennaio 2013” - l’aliquota F.P.L.D. della misura residua, utile al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto:
- lo 0,70% ex GESCAL, per i datori di lavoro tenuti al versamento;
- nonché l’incremento di 0,30% di cui all’art. 1, c. 769, della L. n. 296/2006.
(prezzi IVA esclusa)