2 aprile 2012

Datori di lavoro. Linee guida per la contribuzione 2012

L’INPS ha diramato una circolare in cui riepiloga tutte le disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro per l’anno 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa –Il secondo semestre dell’anno 2011 è destinato a rimanere,senza dubbio, uno dei periodi più significativi dal punto di vista dei provvedimenti legislativi intrapresi dal Governo. Infatti, la “Legge di Stabilità” (L. n. 183/2011) prima e la Manovra “salva Italia” (L. n. 214/2011) poi, hanno radicalmente innovato sia la disciplina contributiva e sia quella riguardante il sostegno all’occupazione. Pertanto, l’INPS, con la circolare n. 49/2012, ha pensato bene di fornire una sintesi delle principali disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta, per l’anno in corso, dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operari a tempo determinato (O.T.D.) e indeterminato (O.T.I.).

Contributo IVS – Dunque, sul fronte dei contributi IVS vi è da segnalare, per quest’anno, l’incremento annuale dello 0,20% (previsto dall’art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 146/1997) a carico del F.P.L.D. per la generalità delle aziende agricole, che aumenterà fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui bisogna aggiungere un’ulteriore incremento dello 0,30%. Attualmente l’aliquota è pari al 27,70%, di cui l’8,84% è a carico del lavoratore. Differente è il discorso invece, per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale i quali, con l’aumento annuale dello 0,51%, raggiunge l’aliquota massima applicabile pari 32,30% (8,84% a carico del lavoratore).

Contribuzione pensionistica - Sul versante pensionistico, l’INPS rammenta che è stato istituito dall’1.1.2012 fino al 31.12.2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel F.P.L.D. e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Infatti, per coloro che possiedono la necessaria anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 5 anni, l’ammontare del contributo è fissato nella misura dello 0,50% della retribuzione imponibile.

Gli ammortizzatori sociali –Quanto agli interventi in materia di ammortizzatori sociali, la “Legge di Stabilità 2012” ha prorogato, fino al 31.12.2012: i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali;e per le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, nonché le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Pertanto, le imprese continueranno anche per quest’anno a versare la contribuzione per C.I.G.S. (0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore) e mobilità (0,30%).Infine, sempre in tema di ammortizzatori sociali si rammenta la proroga della disposizione che aumenta dal 60% all’80% l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi.

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