Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa –Il secondo semestre dell’anno 2011 è destinato a rimanere,senza dubbio, uno dei periodi più significativi dal punto di vista dei provvedimenti legislativi intrapresi dal Governo. Infatti, la “Legge di Stabilità” (L. n. 183/2011) prima e la Manovra “salva Italia” (L. n. 214/2011) poi, hanno radicalmente innovato sia la disciplina contributiva e sia quella riguardante il sostegno all’occupazione. Pertanto, l’INPS, con la circolare n. 49/2012, ha pensato bene di fornire una sintesi delle principali disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta, per l’anno in corso, dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operari a tempo determinato (O.T.D.) e indeterminato (O.T.I.).
Contributo IVS – Dunque, sul fronte dei contributi IVS vi è da segnalare, per quest’anno, l’incremento annuale dello 0,20% (previsto dall’art. 3, c. 1, del D.Lgs. n. 146/1997) a carico del F.P.L.D. per la generalità delle aziende agricole, che aumenterà fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui bisogna aggiungere un’ulteriore incremento dello 0,30%. Attualmente l’aliquota è pari al 27,70%, di cui l’8,84% è a carico del lavoratore. Differente è il discorso invece, per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale i quali, con l’aumento annuale dello 0,51%, raggiunge l’aliquota massima applicabile pari 32,30% (8,84% a carico del lavoratore).
Contribuzione pensionistica - Sul versante pensionistico, l’INPS rammenta che è stato istituito dall’1.1.2012 fino al 31.12.2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel F.P.L.D. e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Infatti, per coloro che possiedono la necessaria anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 5 anni, l’ammontare del contributo è fissato nella misura dello 0,50% della retribuzione imponibile.
Gli ammortizzatori sociali –Quanto agli interventi in materia di ammortizzatori sociali, la “Legge di Stabilità 2012” ha prorogato, fino al 31.12.2012: i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali;e per le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, nonché le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Pertanto, le imprese continueranno anche per quest’anno a versare la contribuzione per C.I.G.S. (0,90%, di cui 0,30% a carico del lavoratore) e mobilità (0,30%).Infine, sempre in tema di ammortizzatori sociali si rammenta la proroga della disposizione che aumenta dal 60% all’80% l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi.