10 settembre 2014

Debiti contributivi. Regolarizzarsi costa meno

A decorrere dal 10 settembre 2014 l’ex TUR è pari allo 0,05%

Autore: REdazione Fiscal Focus
Premessa – D’ora in poi la regolarizzazione dei debiti contributivi verso l’INPS sarà meno onerosa. A seguito della decisione di politica monetaria adottata dalla Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), a decorrere dal 10 settembre 2014, si è ridotto di 10 punti base fissando, quindi, al 6,05% la misura degli interessi di dilazione. Tale variazione incide inevitabilmente anche sulla determinazione del tasso di dilazione di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili. Lo rende noto l’INPS nella circolare n. 103/2014.

Interesse di dilazione e di differimento – Come appena accennato, a decorrere dal 10 settembre 2014, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dovranno essere calcolati al tasso del 6,05%. Mentre nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il predetto tasso è stato già reso operativo dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.

Le sanzioni civili – La suddetta variazione, ai sensi dell’art. 116, c. 8, lett. a), della L. n. 388/2000, influenza anche l’applicazione delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi. In particolare, la sanzione civile è pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, quindi pari al 5,55% in ragione d’anno. In caso di evasione, invece, resta ferma la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La procedura concorsuale – Il CdA dell’INPS, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che: in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR; nell’ipotesi di evasione invece la misura delle sanzioni è pari al TUR aumentato di due punti. Al riguardo, inoltre, bisogna tener presente che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
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