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Premessa – Il Ministero del Lavoro torna a parlare di Durc. E questa volta lo fa fornendo le prime istruzioni in merito alla possibilità di ottenere il prezioso documento da parte delle imprese che, in opposizione a scoperture contributive, vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni (enti pubblici, regioni, enti locali, SSN). Infatti, è stato precisato che se le imprese con debiti contributivi vantano dei crediti nei confronti della P.A., possono ottenere un Durc regolare. Tuttavia, è necessario che i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e d'importo non inferiore ai debiti contributivi in base alla certificazione rilasciata dalla P.A. debitrice. In questo modo, le imprese possono continuare a operare, ma ciò non limita in alcuna misura il potere sanzionatorio agli istituti di previdenza e alle casse edili né tantomeno quello di attivare la procedura di riscossione coattiva. Le istruzioni sono rilevabili nella circolare n. 40 del MLPS.
La normativa - L’opportunità concessa all’impresa di ottenere il Durc regolare, malgrado i debiti contributivi verso la P.A., è rilevabile dal D.L. n. 52/2012 (art. 13 bis, c. 5) e disciplinata dal D.M. 13 marzo 2013. Tale norma, in particolare, prevede la possibilità di rilasciare il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) “in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”.
Modalità di rilascio del Durc - Quanto alle modalità di rilascio del DURC, l’art. 2 del D.M. in commento stabilisce che, in presenza della certificazione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il Durc “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (...) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”. Ciò consente il rilascio di un Durc attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Altra fattispecie da considerare è che il Durc viene rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Ciò significa, in pratica, che – nel caso in cui il Durc debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. - il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite piattaforma informatica. Di conseguenza, il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.
Presentazione della certificazione - La suddetta certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva. In questo caso, gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti. Il soggetto titolare dei crediti certificati, inoltre, deve comunicare: gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate; data di rilascio della certificazione; numero di protocollo; importo a credito disponibile; eventuale data del pagamento) e il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella piattaforma informatica. Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica.
Controlli incrociati - Passando all’attività di verifica, spiega la circolare ministeriale, il MEF - insieme agli enti previdenziali e le casse edili - dovranno verificare per mezzo della piattaforma informatica e attraverso l'apposito codice l'esistenza delle certificazioni di credito, anche perché l'emissione del Durc resta possibile fintantoché il credito resta esistente a copertura dei debiti. La piattaforma consente tale verifiche, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del Durc. Analogo procedimento è riservato alle richieste di Durc effettuate direttamente dall’interessato, per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo. Nel dettaglio, la verifica potrà essere effettuata in due modi: sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC; sulla base delle certificazioni esibite, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.
La durata - Infine, breve accenno viene riservato alla durata del Durc emesso ai sensi della D.L. n. 52/2012, che – a detta del Ministero del Welfare - non riveste un carattere di specialità rispetto alle disposizioni ordinarie per cui rimane la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.