Prorogabili i contratti di solidarietà, entro il limite dei 24 mesi, mediante una nuova domanda di decontribuzione. Tale termine, infatti, potrà essere esaurito anche dalle imprese che stipulano contratti di durata inferiore mediante un nuovo contratto che proroghi quello precedente.
A chiarirlo è stato il Ministero del Lavoro con la circolare n. 15/2015.
Sgravio contributivo – Il bonus contributivo è riconosciuto nella misura del 35% dell’importo complessivo dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Ambito soggettivo - I destinatari della suddetta riduzione contributiva sono le imprese che, entro il 21 marzo 2014, hanno stipulato o hanno in corso contratti di solidarietà difensiva e che abbiano individuato “strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ricorda che la riduzione contributiva non potrà essere superiore alla durata del contratto di solidarietà, comunque non superiore a 24 mesi.
Inoltre, la domanda di decontribuzione presentata per il primo anno del contratto di solidarietà produce l'effetto di sottrarre al principio dell'ordine cronologico la domanda di decontribuzione presentata dalla medesima azienda per il secondo anno del contratto di solidarietà nei seguenti casi:
• se viene stipulato dalle parti un unico contratto di solidarietà che abbia fin dall’inizio la durata di 24 mesi;
• se viene stipulato un contratto di solidarietà di durata inferiore che, tuttavia, rechi una clausola in base alla quale le parti si riservano la facoltà di prorogare il contratto stesso fino a raggiungere la durata di 24 mesi o una durata maggiore ovvero quando tale volontà sia desumibile, allo stato degli atti, a fronte dell’esplicitazione, da parte dell’azienda istante, della volontà di portare a compimento tutti gli investimenti o di attuare gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività inizialmente programmati.
Cds prorogabili – Quindi, come avviene per i contratti di solidarietà che sin dall’inizio prevedono una durata di 24 mesi e per i quali l’autorizzazione alla riduzione contributiva viene frazionata entro i limiti delle disponibilità dello stanziamento finanziario per anno solare, il Ministero del Welfare chiarisce che anche per i contratti di durata inferiore è possibile produrre ulteriore domanda di decontribuzione relativa a un nuovo contratto che proroghi quello precedente, senza superare il limite dei 24 mesi.
In tal caso, sarà cura dell’azienda segnalare all’interno della domanda che il nuovo contratto costituisce una proroga di quello precedente.
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