Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 26/2014 in materia di salute e sicurezza del lavoro, ha chiarito che la notifica da inoltrare all’organo di vigilanza competente per territorio qualora i cantieri temporanei abbiano per oggetto la costruzione, ovvero l’ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, non deve essere considerata aggiuntiva alla notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. Infatti, la notifica da inoltrare all’organo di vigilanza competente ha l’obiettivo di fornire informazione all’organo di vigilanza sull’attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro. Mentre la notifica preliminare ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.
I quesiti - La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha inoltrato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito al c.d. “decreto capannoni” (D.I. del 18.04.2014). In particolare, è stato chiesto di sapere se nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l’ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica da inoltrare all’organo di vigilanza competente per territorio deve considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare o meno. Inoltre, è stato chiesto di sapere a quale ente si fa riferimento quando si parla di organo di vigilanza competente per territorio.
Comunicazione organo di vigilanza - Prima di rispondere ai quesiti su esposti, la Commissione interpelli riepiloga la normativa contenuta nell’art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Sicurezza), la quale stabilisce che in caso di costruzioni e di realizzazioni di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi formativi: descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
Risposta Commissione interpelli – Presa visione dei suddetti quesiti, la Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza in materia di lavoro chiarisce che la notifica preliminare non sostituisce la comunicazione di cui all’art. 67 del T.U. Sicurezza. Quest’ultima notifica, a carico del datore di lavoro, ha l’obiettivo di informare l’organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro. Diversamente, la notifica preliminare (art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008), di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro. Per quanto concerne il secondo quesito, la Commissione interpelli ritiene che per Organo di vigilanza competente per territorio s’intende l’Azienda Sanitaria locale.
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