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Premessa – I C.d.L. avranno un ruolo sempre più attivo per quanto riguarda l’emissione del DURC alle imprese. Infatti, in caso di mancanza dei requisiti previsti per la regolarità contributiva, gli enti autorizzati (INPS, INAIL e Casse edili) dovranno contattare i professionisti tramite Pec, al fine di invitare le imprese assistite a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. La novità è rilevabile nel c.d. “Decreto Fare” approvato il 15 giugno scorso dal Cdm, che tra l’altro estende la validità del DURC fino a 180 giorni nei contratti pubblici; inoltre sarà acquisito d'ufficio, per via telematica, da parte di stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti.
Durc d’ufficio - Sul fronte della semplificazione del DURC, un ruolo attivo assumono la stazione appaltante e gli enti aggiudicatori. Sono essi, infatti, che avranno l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva ai fini degli accertamenti previsti dal regolamento in materia di appalti pubblici. Si tratta delle verifiche relative alle cause di esclusione previste in ordine ai requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché per l'affidamento di subappalti. Giova ricordare che in precedenza, invece, era previsto l'obbligo per l'affidatario di presentare la certificazione di regolarità contributiva. Viene poi previsto che ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Inoltre, l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva dovrà essere acquisito d'ufficio attraverso strumenti informatici; tale possibilità era finora facoltativa. In particolare, nei contratti pubblici l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc in corso di validità, attraverso strumenti informatici, è previsto nei seguenti casi: per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del codice degli appalti pubblici; per l'aggiudicazione definitiva del contratto pubblico; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
La durata - Altra importante novità riguarda la durata del documento che, sempre per quanto attiene ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ha validità di 180 giorni dalla data di emissione e non deve essere richiesto, come avviene oggi, per ogni singolo contratto. È poi previsto che il DURC sarà valido nei confronti di tutte le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori. Dopo la stipula, i medesimi acquisiranno il documento ogni 180 giorni e lo utilizzeranno per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione. Esiste un'unica eccezione: per il pagamento del saldo finale rimane in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc, a prescindere da quando sia stato rilasciato il precedente.
Consulenti del lavoro - Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio (INPS, INAIL e Casse edili), prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro, nonché degli altri soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. Finora non era contemplata tale possibilità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici appalti, ma era previsto che per importi scarsamente significativi, è previsto che ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC una violazione non grave degli obblighi contributivi. La violazione si considera non grave se la differenza tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile, è inferiore o pari al 5% con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, è inferiore ad € 100,00. Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che in tali casi, quando emerga una regolarità non grave, rimane fermo l'obbligo di versamento dell'importo entro 30 giorni dal rilascio del DURC.