20 gennaio 2015

Decreto flussi 2014. In arrivo 17.850 cittadini stranieri

Dalle ore 9 del 30 dicembre 2014 è possibile inviare telematicamente le domande di nulla osta nell’ambito decreto flussi 2014

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 380/2015, ha fornito ulteriori istruzioni operative in merito ai cittadini stranieri che intendono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di cui al Dpcm 11 dicembre 2014. È già possibile inoltrare le domande, esclusivamente in maniera telematica attraverso il sito del Ministero dell’Interno, dalle ore 9 del 30 dicembre 2014 fino al termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del suddetto decreto sulla Gazzetta Ufficiale (29.11.2014). Il sistema di gestione delle domande rispetta l’ordine cronologico di presentazione in base alla data di inizio dell’attività lavorativa.

Le quote – Il nuovo decreto, disciplinato dal DPCM dell’undici dicembre 2014 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2014”, stabilisce una quota di 17.850 ingressi di stranieri per lavoro subordinato (non stagionale) e lavoro autonomo, compresa la quota di 2.000 ingressi per Expo2015. Più nel dettaglio, la quota sarà così ripartita:

• 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine;
• 2.400 lavoratori autonomi;
• 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

In particolare, la quota destinata ai lavoratori autonomi è riservata:
• agli imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito;
• ai liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;
• ai titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso;
• agli artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
• ai cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Le restanti quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o in lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In tale ambito le quote sono così ripartite:
• 4.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 1.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
• 1000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Istruttoria domande – Per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro non stagionale, si applicano i seguenti adempimenti:
• per le domande di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento di convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro – utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione;
• successivamente il datore di lavoro sarà tenuto a effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato;
• per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato è possibile convertire il permesso di soggiorno anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.

Ingresso per start up innovative – Per quanto concerne l’ingresso per le start up innovative, lo straniero che intende chiedere la conversione del permesso di soggiorno ai fini della costituzione di una start up innovativa dovrà richiedere al “Comitato tecnico Italia Startup Visa” il nulla osta. Contestualmente dovrà esibire allo Sportello Unico per l'Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato, il quale, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati dall'Ufficio Immigrazione nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del corrispondente permesso di soggiorno. Questa certificazione sostituisce la certificazione della Camera di Commercio di cui all'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 286/1998.
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