23 febbraio 2015

Denunce retributive. Comunicazione entro il 2/3

A breve scade il termine per l’invio telematico all’INAIL delle denunce di retribuzione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Tempi stretti per le aziende soggette all’Autoliquidazione INAIL 2014-2015. Infatti, il 2 marzo 2015 (il 28 febbraio 2015 cade di sabato) scade il termine per l’invio telematico dei dati retributivi utili ai fini del calcolo dei premi assicurativi.
La nuova scadenza, in particolare, trae origine dalla Determina del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014 che ha anticipato dal 16 marzo al 28 febbraio (29 negli anni bisestili) il termine di presentazione all’INAIL delle denunce annuali delle retribuzioni.
Si precisa sin da ora, che in caso di Posizioni assicurative territoriali (Pat) ponderate, le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione. Se sul modello delle basi di calcolo sono indicati più periodi (colonna “dal” e colonna “al”) per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo.

Si ricorda, inoltre, che il 16 febbraio scorso è scaduto il termine per il versamento dei premi INAIL a saldo 2014 e acconto 2015; termine per il quale la suddetta Determina nulla ha innovato.

Soggetti interessati
– Sono tenute a presentare la dichiarazione delle retribuzioni tutte le aziende che hanno corrisposto retribuzioni nell'anno precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane) nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto.
Il calcolo del premio, in particolare, tiene in considerazione di due elementi:
• ammontare delle retribuzioni effettive o convenzionali corrisposte ai dipendenti, soci lavoratori e familiari durante il periodo assicurativo;
• tasso del premio, che traduce in numeri la gravità del rischio della prestazione lavorativa che si svolge.

Soggetti esclusi – Al contrario, sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.

Modalità di invio
– La denuncia può essere effettuata in maniera telematica secondo i tracciati record forniti dall’Istituto oppure tramite la procedura guidata “Alpi online”.
A tal proposito, bisogna tener presente che l’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive, infatti, in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per Pec.

Sanzione – Sul versante sanzionatorio, invece, qualora l’azienda ometta di comunicare nei tempi previsti all'Istituto l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, si incorre in una sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto, così come previsto dagli art. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65.
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