28 giugno 2011

Deroga alla decorrenza della pensione

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Fornite le prime indicazioni per l'individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione della deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila) previsto dall'articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010 n. 220. (INPS, circolare n. 90 del 24 giugno 2011)

La normativa - Le disposizioni in materia, di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, continuano ad applicarsi nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.

La deroga - Riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità.

Indicazioni dell’INPS dopo il parere del Ministero del Lavoro - Ora, l’Inps, tenuto conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 23 giugno 2011, prot. 04/UL/0009089/L, illustra le prime indicazioni per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione.

Lavoratori in mobilità ordinaria - La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità ordinaria.

Requisiti - Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni:
- che siano collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- che, entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.

Data fine mobilità ordinaria - Riguardo alla modalità di definizione della data fine mobilità ordinaria, l’Istituto precisa che per tali lavoratori il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.

Lavoratori in mobilità lunga - La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n. 296/2006.

Requisiti - Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni:
- che siano collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e per l’anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.

Lavoratori in esodo - La deroga al nuovo regime della decorrenza è riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Si precisa che i lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010, continuano ad usufruire, oltre tale data, dell’assegno straordinario fino all’apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.

Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari - La legge n. 122/2010 ha, tra l’altro, previsto che la graduatoria (unica per tutte le tipologie di lavoratori interessati) venga redatta sulla base della data di cessazione dell’attività lavorativa, riferita all’attività di lavoro svolto presso l’azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità ovvero in esodo.
Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi Inps per la determinazione della finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza.

Domanda di avvalimento - L’ente previdenziale deve provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori interessati alla deroga che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78. Di conseguenza, la volontà di avvalersi della deroga in argomento deve essere manifestata all’atto della presentazione della domanda di pensione.

Invio della comunicazione - L’INPS invierà ai potenziali beneficiari collocati in posizione utile la comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento.

Non esonero dalla presentazione - Resta inteso che la certificazione non esonera l’interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione, corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto. Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010 continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle decorrenze.

Certificazione del diritto a pensione della salvaguardia - L’INPS, a breve, illustrerà la modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione.

Definizione delle domande di pensione giacenti - Nelle more della formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari l’esame delle domande di pensione presentate con richiesta di avvalimento della deroga in oggetto deve essere sospeso in attesa dell’accertamento del diritto alla deroga in questione. La sospensione sarà comunicata agli interessati.

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