20 maggio 2011

Differimento contributivo per ferie collettive

Autore: Alessandro Rizza

Premessa - Con l’avvicinarsi del periodo estivo, le aziende che fermano totalmente o parzialmente la propria attività al fine di far fruire ai propri dipendenti le ferie, possono richiedere all’Inps competente il differimento del versamento contributivo. Tale differimento non riguarda solo il versamento dei contributi, ma anche la trasmissione telematica del flusso UniEmens.
Questa possibilità viene data per sopperire alla particolarità della situazione che si determina in occasione delle chiusura delle aziende per ferie collettive, caratterizzata dalla contingenza e dalla temporaneità delle difficoltà organizzative da essa derivanti.
Per “ferie collettive” deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio in tutte le sue articolazioni.
Di solito questo problema sorge durante la stagione estiva, ma il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi estivi, rispettando sempre però il termine del 31 maggio per la presentazione dell’istanza di differimento.

Termine di presentazione dell’istanza - Come esposto sopra, il termine per la presentazione dell’ istanza è il 31 maggio 2011; il differimento può essere richiesto dal datore di lavoro una sola volta nell’arco dell’anno e relativamente agli adempimenti di un solo mese.
Infatti, qualora l’azienda chiuda per ferie in due o più periodi dell’anno, dovrà scegliere per quale periodo chiedere il differimento, e nel caso il periodo feriale sia posto a cavallo di 2 mesi, dovrà essere applicato il criterio secondo il quale il differimento riguarderà gli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale.

Modalità di presentazione dell’istanza - La domanda di differimento deve essere presentata dall’azienda al Comitato provinciale dell’Inps attraverso la sede territorialmente competente, mediante apposita istanza; nel caso di reiezione della domanda da parte del Comitato provinciale, l’azienda potrà presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps.

Versamento ed oneri del differimento - Il versamento dei contributi, dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine differito, e dovrà essere maggiorato degli interessi di dilazione, dato dal TUR più 6 punti percentuali (attualmente 7,25%). Qualora tale tasso dovesse modificarsi nel periodo tra la presentazione e l’accoglimento della domanda di differimento, dovrà applicarsi l’interesse che l’Inps comunicherà al momento della concessione del differimento.

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