29 aprile 2026

Differimento contributivo per ferie collettive: guida alla domanda entro il 31 maggio 2026

Lavoro & Consulenza n. 15 - 2026
Autore: Elena Recupero

In presenza di ferie collettive che comportino la chiusura dell’azienda e la sospensione di ogni attività lavorativa, il datore di lavoro può trovarsi nell’impossibilità materiale di rispettare i termini ordinari per gli adempimenti contributivi. In questa circostanza, è possibile richiedere all’INPS l’autorizzazione a posticipare il versamento dei contributi, ricorrendo all’istituto del differimento contributivo per ferie collettive. 

Per poter beneficiare di tale proroga, il datore di lavoro deve presentare apposita richiesta all’INPS entro il 31 maggio di ogni anno. Per il 2026, il termine ultimo per la presentazione è fissato al 31 maggio 2026. 

Il presente approfondimento analizza presupposti, limiti applicativi e modalità operative del differimento contributivo connesso alle ferie collettive, con il supporto di un esempio di carattere pratico. 

Il differimento contributivo: nozione generale    

Il differimento contributivo consiste nella posticipazione del termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a fronte di particolari esigenze strettamente connesse all’organizzazione aziendale. Generalmente è necessaria apposita richiesta dell’azienda all’INPS che, se ricorrono i requisiti, rilascia l’autorizzazione al versamento dei contributi entro un termine più ampio rispetto alla scadenza ordinaria e comunque non superiore a tre mesi. 

Il differimento riguarda:

  • Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  • la trasmissione del flusso UniEmens. 

Restano comunque dovuti gli interessi di mora.

il differimento contributivo va distinto dallo slittamento contributivo, che opera invece per previsioni normative o amministrative ed è, in generale, indipendente dalla presentazione di apposita istanza. Lo slittamento contributivo si verifica, ad esempio, quando la scadenza del versamento dei contributi coincide con:

  • un giorno festivo;
  • un giorno feriale non considerato lavorativo da banche, Poste e uffici INPS, come in alcuni casi il sabato;
  • una giornata di sciopero con chiusura generalizzata degli sportelli bancari che renda impossibile effettuare i versamenti.

La domanda può essere presentata anche in via cautelativa. In tal caso, resta ferma la facoltà di effettuare il versamento entro i termini ordinari, anche in presenza di eventuale autorizzazione INPS.

la presentazione di un’istanza mendace comporta l’annullamento dell’autorizzazione e l’applicazione delle sanzioni civili e amministrative previste dei casi di inadempienza.  
 

Le ferie collettive rappresentano l’ipotesi più frequente di ricorso al differimento contributivo. Tuttavia, il differimento è possibile anche in altre casistiche, tra cui:

  • variazioni normative che incidono sulla determinazione dei contributi, per cui sarà l’INPS a fornire istruzioni e tempistiche;
  • calamità naturali o eventi eccezionali, per i quali possono essere previste sospensioni contribuite subordinate al rispetto di specifici requisiti.

La disciplina delle ferie collettive

Come indicato dalla Circolare INPS n. 90 del 24 aprile 1980, per ferie collettive si intende il periodo di riposo che l’azienda è tenuta a concedere ai propri dipendenti, per legge o per contratto, mediante la chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, della fabbrica, dell’ufficio, in tutte le sue articolazioni. 

Tale qualificazione permane anche qualora, durante il periodo feriale, si renda necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici o simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del restante personale non sia in servizio e stia effettivamente fruendo delle ferie. 

Il differimento contributivo per ferie collettive

Un particolare tipo di differimento contributivo ricorre in presenza di ferie collettive che determinano:

  • la chiusura dell’azienda;
  • la sospensione di ogni attività lavorativa;
  • l’impossibilità materiale di adempiere tempestivamente ai versamenti e adempimenti contributivi entro i termini previsti.

In tale eventualità, il datore di lavoro può presentare entro il 31 maggio la richiesta di autorizzazione al differimento contributivo per ferie collettive.

il termine di presentazione è ordinatorio, ciò vuol dire che l’INPS potrà esaminare anche le domande pervenute in ritardo in presenza di giustificate situazioni particolari.

Il differimento contributivo consente di versare, nel mese successivo a quello di chiusura, la contribuzione che sarebbe stata dovuta nel mese interessato dalle ferie collettive, con l’applicazione degli interessi di dilazione. 

Tale differimento prevede dunque:

  • la possibilità di prorogare al mese successivo il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura;
  • lo slittamento del termine d’invio del flusso UniEmens correlato ai contributi differiti. 

Il differimento contributivo per ferie collettive:

  • può essere richiesto una sola volta nell’arco dell’anno, anche se la chiusura è inferiore a un mese e sempre che vi sia un’oggettiva ed effettiva impossibilità tecnico-organizzativa ad effettuare i dovuti adempimenti alla normale scadenza;
  • è relativo agli adempimenti di un solo mese;
  • è ammesso anche se la chiusura ricade in periodo non estivo. 

Se il periodo di ferie è a cavallo di due mesi, il differimento riguarderà gli adempimenti che avrebbero dovuto effettuarsi del mese in cui cade la maggior parte delle giornate di ferie.

se le ferie collettive comprendono l’ultima settimana di luglio e le prime tre settimane di agosto, gli adempimenti differibili sono quelli relativi al mese di luglio con scadenza 16 agosto (20 agosto per effetto del generale slittamento). In caso di autorizzazione INPS, i contributi relativi al mese di luglio  potranno essere versati entro il 16 settembre e l’invio del flusso UniEmens entro il 30 settembre. 
 

L’ampiezza temporale del differimento contributivo per ferie collettive non può superare un mese.

Il versamento differito dei contributi deve essere effettuato:

  • in un’unica soluzione;
  • entro il termine autorizzato;
  • deve comprendere gli interessi a titolo di dilazione.

Qualora la scadenza differita non coincida con il termine di altri contributi e tributi eventualmente dovuti, il versamento deve avvenire con un modello F24 separato.

Come in generale per il differimento contributivo, la richiesta può essere presentata anche in via cautelativa.

Presentazione e compilazione della domanda

Con messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha comunicato che l’istanza deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica tramite il portale INPS nella sezione “Servizi Online”.

I datori di lavoro interessati possono presentare la richiesta entro il 31 maggio 2026 accedendo al sito dell’INPS seguendo il percorso:

  • Servizi Online
  • Cassetto previdenziale del contribuente;
  • Telematizzazione;
  • Crea Istanza;
  • Codice 445 “richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”.

Nella domanda devono essere indicati:

  • il periodo di ferie collettive;
  • l’indicazione dell’eventuale chiusura totale dell’azienda;
  • il numero delle unità lavorative interessate.

Le istanze presentate sono consultabili nella sezione “lista istanze”. 

L'esperto risponde

se l’azienda chiude per ferie collettive per più di una volta l’anno può presentare più richieste di autorizzazione di differimento contributivo?

No. Il differimento contributivo per ferie collettive può essere richiesto una sola volta nell’arco dell’anno. In questo caso va scelto per quale periodo chiedere la posticipazione. 

la presentazione dell’istanza obbliga al differimento contributivo?

No. La domanda non è vincolante, può essere presentata anche in via cautelativa ed è sempre possibile versare i contributi entro la normale scadenza, pur in presenza di eventuale accoglimento dell’istanza.

è ammesso il pagamento rateale dei contributi differiti?

No. Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine autorizzato comprensivo degli interessi di dilazione.

Esempio 

Un’azienda chiude per ferie collettive dal 27 luglio al 23 agosto 2026. 

La chiusura feriale:

  • sospende ogni attività lavorativa,
  • determina un’impossibilità materiale ad adempiere agli obblighi contributivi entro il 20 agosto.

Verificati i presupposti, entro il 31 maggio 2026 l’azienda può richiedere il differimento contributivo per ferie collettive all’INPS. 

A seguito di autorizzazione dell’INPS, l’azienda può:

  • versare entro il 16 settembre 2026 i contributi relativi al mese di luglio con scadenza 20 agosto;
  • trasmettere l’UniEmens entro il 30 settembre 2026 indicando nell’elemento ‹AltrePartiteADebito› il codice D100 nella ‹CausaleADebito› e l’importo degli interessi in ‹SommaADebito›.

 

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