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Il mancato godimento del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione), o entro eventuali termini più ampi stabiliti dalla contrattazione collettiva, comporta l’obbligo del versamento dei contributi INPS sulle ferie maturate e non godute, indipendentemente dall’effettiva fruizione.
Per il 2026, entro il 30 giugno dovranno essere fruite le ferie maturate nel 2024; in caso contrario, entro il 20 agosto 2026 dovranno essere versati i contributi relativi alle ferie non godute.
L’inosservanza dell’obbligo di far fruire le ferie nei tempi stabiliti dalla legge può comportare sanzioni amministrative, sospensione del DURC e richieste risarcitorie da parte del lavoratore.
Le ferie hanno la funzione di consentire il recupero delle energie psicofisiche e favorire la partecipazione alla vita familiare e sociale. Durante questo periodo il lavoratore non è tenuto a svolgere attività lavorativa, ma mantiene la normale retribuzione e tutti i diritti del rapporto di lavoro.
Il diritto alle ferie è un diritto:
Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
L’art. 2109, comma 2, del Codice Civile stabilisce che:
Il D. lgs. n. 66/2003 prevede un minimo di 4 settimane di ferie annue retribuite.
La contrattazione collettiva e gli usi aziendali definiscono invece gli aspetti più tipicamente gestionali.
il diritto alle ferie spetta a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla qualifica, mansione e contratto applicato, inclusi i lavoratori domestici.
La durata minima legale delle ferie è fissata in 4 settimane per un anno di servizio (art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003 e circ. Min. Lavoro 3 marzo 2005 n. 8). La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale e aziendale) può prevedere condizioni di miglior favore, ad esempio:
Nel rispetto del limite minimo di 4 settimane, alcuni CCNL possono inoltre prevedere una durata delle ferie diversa in base all’anzianità di servizio e/o alla qualifica del lavoratore.
Le ferie possono essere espresse in settimane, giorni di calendario o giorni lavorativi.
Le ferie maturano in base all’effettiva prestazione di lavoro, incluso il periodo di prova.
La maturazione avviene nell’arco di 12 mesi e si realizza:
Se il rapporto di lavoro non copre l’intero anno (ad esempio, in caso di assunzione/cessazione in corso d’anno o contratto a termine), il lavoratore matura le ferie in proporzione al servizio svolto.
Generalmente:
Le assenze non imputabili alla volontà del lavoratore non interrompono la maturazione delle ferie. Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi di individuare ulteriori casistiche rilevanti ai fini della maturazione.
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Assenza |
Maturazione ferie |
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Congedo di maternità/paternità |
Si |
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Congedo parentale |
Si (dal 13 agosto 2022) |
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Congedo matrimoniale |
Si |
|
Permessi retribuiti |
Si |
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Malattia |
Si |
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Malattia del bambino |
No |
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Infortunio |
Si |
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Ferie |
Si |
|
Permessi per disabili e familiari |
Si |
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Funzioni presso i seggi elettorali |
Si |
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Dal licenziamento illegittimo alla reintegrazione |
Si |
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Aspettativa sindacale per cariche elettive |
No |
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Sciopero |
No |
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CIG a zero ore |
No |
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CIG a orario ridotto |
Si, in proporzione alle ore lavorate |
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Richiamo alle armi |
Si |
|
Contratti di solidarietà |
Si |
Le ferie devono essere godute:
Si ricorda che la disciplina delle ferie è spesso integrata dai contratti collettivi che possono prevedere condizioni più favorevoli.
per esempio, il CCNL Farmacie Private prevede che il termine di 18 mesi di cui all'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 66/2003 viene portato a 24 mesi.
Le ferie non godute non possono essere monetizzate, ovvero sostituite da un’indennità economica. Questo perché si tratta di un diritto irrinunciabile del lavoratore, al quale non è possibile rinunciare neppure su sua richiesta.
Il divieto di monetizzazione è generale, tuttavia è ammesso il pagamento di un’indennità nei seguenti casi:
In assenza di diverse previsioni, l’obbligo contributivo di versare all’INPS i contributi sulle ferie non godute è fissato al 18° mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione (o al termine più ampio previsto dalla contrattazione collettiva).
Alla scadenza di tale termine, il datore di lavoro deve:
Una particolare deroga è prevista nel caso in cui, il mancato godimento del periodo feriale sia imputabile ad una prolungata assenza del lavoratore a causa, ad esempio, di malattia, maternità, infortunio. In questi casi, si ha un differimento del termine dei 18 mesi pari alla durata dell’evento che ha generato il legittimo impedimento. Lo stesso vale nel caso di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di periodi di Cassa Integrazione Guadagni (straordinaria, ordinaria o in deroga): il termine riprende a decorrere dalla data di ripresa dell’attività lavorativa.
All’atto dell’effettivo godimento delle ferie si procederà al recupero della parte di imponibile e dei relativi contributi già assolto precedentemente attraverso le procedure previste dalla compilazione del flusso UniEmens (circ. INPS n. 7/2010 e n. 13/2011).
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Scadenze |
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30 giugno 2026 |
Termine fruizione ferie 2024 (18 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione) |
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20 agosto 2026 |
Scadenza versamento contributi su ferie non godute 2024 |
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Al 31 dicembre 2026 |
Fruizione di almeno 2 settimane maturate nel 2026 |
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Da 01/01/2027 a 30/06/2028 |
Fruizione delle seconde 2 settimane maturate 2026 non ancora godute |
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30 giugno 2028 |
Termine fruizione ferie del 2026 |
Se le ferie non vengono fruite entro i termini stabiliti dalla norma, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni amministrative, variabili in base al numero dei lavoratori e alla durata della violazione:
Inoltre, può essere disposta la sospensione del DURC per 3 mesi dalla data dell’ultimo rilascio (D.M. 24 ottobre 2007), con conseguente impossibilità di partecipare ad appalti pubblici e perdita di agevolazioni contributive.
Per evitare tali conseguenze, il datore di lavoro può imporre la fruizione delle ferie ai propri lavoratori, nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali.
quando si parla di “18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione”, l’anno di maturazione coincide con l’anno solare?
Si. I 18 mesi decorrono dal 31 dicembre dell'anno in cui le ferie sono maturate. Pertanto, per le ferie maturate nell'anno 2024, le restanti due settimane dovranno essere godute entro il 30 giugno 2026.
l’obbligo di anticipare i contributi riguarda solo le 4 settimane di ferie legali?
No. Lo stesso obbligo e nei medesimi termini riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (Min. Lav. Nota 26.10.2006 prot. n. 25/I/0005221).
in caso di ricorso alla Cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria) come funziona il versamento anticipato dei contributi?
In questo caso, o in caso di misure equivalenti come l’assegno di integrazione salariale, il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
Lavoratore assunto il 1° gennaio 2024 che si assenta un mese a marzo 2026 per malattia
Al 30 giugno 2026 ha una settimana di ferie non godute maturate nel 2024.
Il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede 4 settimane di ferie l’anno e il limite generale dei 18 mesi. Per cui:
La malattia sospende il decorso del termine facendo slittare il termine dei 18 mesi di un ulteriore mese.
Pertanto:
Al momento dell’effettiva fruizione delle ferie, il datore di lavoro:
(prezzi IVA esclusa)