25 maggio 2026

Come gestire l’anticipo contributivo sulle ferie non godute entro il 30 giugno 2026

In Pratica n. 19 - 2026
Autore: Elena Recupero

Il mancato godimento del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione), o entro eventuali termini più ampi stabiliti dalla contrattazione collettiva, comporta l’obbligo del versamento dei contributi INPS sulle ferie maturate e non godute, indipendentemente dall’effettiva fruizione.

Per il 2026, entro il 30 giugno dovranno essere fruite le ferie maturate nel 2024; in caso contrario, entro il 20 agosto 2026 dovranno essere versati i contributi relativi alle ferie non godute. 

L’inosservanza dell’obbligo di far fruire le ferie nei tempi stabiliti dalla legge può comportare sanzioni amministrative, sospensione del DURC e richieste risarcitorie da parte del lavoratore.

Disciplina delle ferie

Le ferie hanno la funzione di consentire il recupero delle energie psicofisiche e favorire la partecipazione alla vita familiare e sociale. Durante questo periodo il lavoratore non è tenuto a svolgere attività lavorativa, ma mantiene la normale retribuzione e tutti i diritti del rapporto di lavoro. 

Il diritto alle ferie è un diritto:

  • irrinunciabile e indisponibile;
  • non sostituibile con un’indennità economica, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto alle ferie è garantito dall’art. 36, comma 3, della Costituzione: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. 

L’art. 2109, comma 2, del Codice Civile stabilisce che:

  • la durata è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità;
  • la fruizione è stabilita dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore;
  • il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo; 
  • le ferie devono essere retribuite.

Il D. lgs. n. 66/2003 prevede un minimo di 4 settimane di ferie annue retribuite. 

La contrattazione collettiva e gli usi aziendali definiscono invece gli aspetti più tipicamente gestionali.

il diritto alle ferie spetta a tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla qualifica, mansione e contratto applicato, inclusi i lavoratori domestici. 

Durata 

La durata minima legale delle ferie è fissata in 4 settimane per un anno di servizio (art. 10, comma 1, D. Lgs. n. 66/2003 e circ. Min. Lavoro 3 marzo 2005 n. 8). La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale e aziendale) può prevedere condizioni di miglior favore, ad esempio:

  • una durata minima superiore al minimo legale (più di 4 settimane);
  • modalità diverse di calcolo (se giorni di calendario o giorni lavorativi);
  • regole specifiche in caso di coincidenza con festività.

Nel rispetto del limite minimo di 4 settimane, alcuni CCNL possono inoltre prevedere una durata delle ferie diversa in base all’anzianità di servizio e/o alla qualifica del lavoratore.

Le ferie possono essere espresse in settimane, giorni di calendario o giorni lavorativi.

Maturazione

Le ferie maturano in base all’effettiva prestazione di lavoro, incluso il periodo di prova.

La maturazione avviene nell’arco di 12 mesi e si realizza:

  • sia durante i periodi di lavoro effettivo;
  • sia nei casi di alcune assenze che la legge o i contratti collettivi equiparano al lavoro effettivo.

Se il rapporto di lavoro non copre l’intero anno (ad esempio, in caso di assunzione/cessazione in corso d’anno o contratto a termine), il lavoratore matura le ferie in proporzione al servizio svolto.  

Generalmente:

  • ogni mese di servizio dà diritto a un dodicesimo delle ferie annuali;
  • le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.

Le assenze non imputabili alla volontà del lavoratore non interrompono la maturazione delle ferie. Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi di individuare ulteriori casistiche rilevanti ai fini della maturazione.  

Assenza

Maturazione ferie

Congedo di maternità/paternità

Si

Congedo parentale

Si (dal 13 agosto 2022)

Congedo matrimoniale

Si

Permessi retribuiti

Si

Malattia

Si

Malattia del bambino

No

Infortunio

Si

Ferie

Si

Permessi per disabili e familiari

Si

Funzioni presso i seggi elettorali

Si

Dal licenziamento illegittimo alla reintegrazione

Si

Aspettativa sindacale per cariche elettive

No

Sciopero

No

CIG a zero ore

No

CIG a orario ridotto

Si, in proporzione alle ore lavorate

Richiamo alle armi

Si

Contratti di solidarietà

Si

Modalità di fruizione

Le ferie devono essere godute:

  • per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
  • per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo più ampio periodo previsto dalla contrattazione collettiva.

Si ricorda che la disciplina delle ferie è spesso integrata dai contratti collettivi che possono prevedere condizioni più favorevoli. 

per esempio, il CCNL Farmacie Private prevede che il termine di 18 mesi di cui all'art. 10, comma 1, D. Lgs n. 66/2003 viene portato a 24 mesi.

Ferie non godute 

Le ferie non godute non possono essere monetizzate, ovvero sostituite da un’indennità economica. Questo perché si tratta di un diritto irrinunciabile del lavoratore, al quale non è possibile rinunciare neppure su sua richiesta. 

Il divieto di monetizzazione è generale, tuttavia è ammesso il pagamento di un’indennità nei seguenti casi:

  • ferie eccedenti il periodo minimo legale di 4 settimane (eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva);
  • ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • in occasione del termine del rapporto di lavoro per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno;
  • ferie maturate e non godute prima del 29 aprile 2003, data di entrata in vigore del D. lgs. n. 66/2003;
  • lavoratori inviati all’estero non in regime di trasferta. 

Pagamento dei contributi INPS sulle ferie non godute

In assenza di diverse previsioni, l’obbligo contributivo di versare all’INPS i contributi sulle ferie non godute è fissato al 18° mese successivo alla fine dell’anno solare di maturazione (o al termine più ampio previsto dalla contrattazione collettiva).   

Alla scadenza di tale termine, il datore di lavoro deve:

  • sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie, l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute, anche se non ancora corrisposto;
  • versare i relativi contributi, anche se le ferie non sono state fruite.  

Una particolare deroga è prevista nel caso in cui, il mancato godimento del periodo feriale sia imputabile ad una prolungata assenza del lavoratore a causa, ad esempio, di malattia, maternità, infortunio. In questi casi, si ha un differimento del termine dei 18 mesi pari alla durata dell’evento che ha generato il legittimo impedimento. Lo stesso vale nel caso di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di periodi di Cassa Integrazione Guadagni (straordinaria, ordinaria o in deroga): il termine riprende a decorrere dalla data di ripresa dell’attività lavorativa.

All’atto dell’effettivo godimento delle ferie si procederà al recupero della parte di imponibile e dei relativi contributi già assolto precedentemente attraverso le procedure previste dalla compilazione del flusso UniEmens (circ. INPS n. 7/2010 e n. 13/2011).

Scadenze

30 giugno 2026

Termine fruizione ferie 2024

(18 mesi dalla scadenza dell’anno di maturazione)

20 agosto 2026

Scadenza versamento contributi su ferie non godute 2024

Al 31 dicembre 2026

Fruizione di almeno 2 settimane maturate nel 2026

Da 01/01/2027 a 30/06/2028

Fruizione delle seconde 2 settimane maturate 2026 non ancora godute

30 giugno 2028

Termine fruizione ferie del 2026

Sanzioni

Se le ferie non vengono fruite entro i termini stabiliti dalla norma, il datore di lavoro è soggetto a sanzioni amministrative, variabili in base al numero dei lavoratori e alla durata della violazione:

  • da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore, se la violazione riguarda fino a 5 lavoratori o si è verificata per non più di un anno;
  • da 480 a 1.800 euro per ciascun lavoratore, se riguarda da 6 a 10 lavoratori o si è verificata per almeno 2 anni e non più di 3;
  • da 960 a 5.400 euro per ciascun lavoratore, se riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno 4 anni.

Inoltre, può essere disposta la sospensione del DURC per 3 mesi dalla data dell’ultimo rilascio (D.M. 24 ottobre 2007), con conseguente impossibilità di partecipare ad appalti pubblici e perdita di agevolazioni contributive.

Per evitare tali conseguenze, il datore di lavoro può imporre la fruizione delle ferie ai propri lavoratori, nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali. 

L'esperto 

quando si parla di “18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione”, l’anno di maturazione coincide con l’anno solare?

Si. I 18 mesi decorrono dal 31 dicembre dell'anno in cui le ferie sono maturate. Pertanto, per le ferie maturate nell'anno 2024, le restanti due settimane dovranno essere godute entro il 30 giugno 2026.

l’obbligo di anticipare i contributi riguarda solo le 4 settimane di ferie legali?

No. Lo stesso obbligo e nei medesimi termini riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (Min. Lav. Nota 26.10.2006 prot. n. 25/I/0005221).

in caso di ricorso alla Cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria) come funziona il versamento anticipato dei contributi?

In questo caso, o in caso di misure equivalenti come l’assegno di integrazione salariale, il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.

Esempio 

Lavoratore assunto il 1° gennaio 2024 che si assenta un mese a marzo 2026 per malattia

Al 30 giugno 2026 ha una settimana di ferie non godute maturate nel 2024.

Il CCNL applicato al rapporto di lavoro prevede 4 settimane di ferie l’anno e il limite generale dei 18 mesi. Per cui:

  • le prime due settimane di ferie vanno fruite entro il 31 dicembre 2024:
  • le altre due entro il 30 giugno 2026 (18 settimane dal 1° gennaio 2025).

La malattia sospende il decorso del termine facendo slittare il termine dei 18 mesi di un ulteriore mese.

Pertanto:

  • le ferie residue possono essere fruite fino al 31 luglio 2026;
  • l’obbligo contributivo sulle ferie non godute decorre dal mese successivo alla nuova scadenza.

Al momento dell’effettiva fruizione delle ferie, il datore di lavoro:

  • assoggetta a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite attribuendola allo stesso periodo di paga;
  • recupera la contribuzione già versata attraverso il flusso UniEmens. 
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  • In pratica n. 19 - Come gestire l’anticipo contributivo sulle ferie non godute entro il 30 giugno 2026.pdf (278 kB)
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