11 maggio 2026

Ferie, ROL ed ex festività non godute: come gestirle senza errori

Le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto costituzionale irrinunciabile del lavoratore e devono essere fruite entro termini precisi stabiliti dalla normativa. Le ferie legali minime sono pari a quattro settimane annue: due devono essere godute nell’anno di maturazione, mentre le restanti entro i 18 mesi successivi. Per le ferie maturate nel 2024, il termine ordinario scade il 30 giugno 2026. In caso di mancata fruizione, il datore di lavoro è obbligato a versare i contributi INPS sulle ferie residue non godute, anticipando l’imponibile previdenziale nel mese successivo alla scadenza. La monetizzazione delle ferie legali non è consentita, salvo cessazione del rapporto di lavoro, mentre le ferie contrattuali aggiuntive possono essere liquidate secondo il CCNL applicato. Il termine dei 18 mesi viene sospeso in presenza di malattia, maternità, infortunio o altri impedimenti legali. La violazione degli obblighi può comportare sanzioni amministrative, sospensione del DURC e richieste risarcitorie del lavoratore.

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  • Infografica - Ferie, ROL ed ex festività non godute.pdf (273 kB)
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