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In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute. Inoltre, l’illegittimo diniego da parte del datore di lavoro al proprio dipendente di usufruire di un periodo di ferie, può comportare per il datore di lavoro oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa, anche un danno non patrimoniale – per il lavoratore stabilito dal giudice, e che il datore di lavoro è tenuto a risarcire. Come va gestito il termine del 30 giugno?
Il datore di lavoro deve, entro il 30 giugno 2026, consentire ai lavoratori di completare l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate nell’anno 2024. In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute.
Le ferie sono un diritto costituzionale irrinunciabile sancito dall’art 36 co. 3 della costituzione italiana che, infatti, all’articolo appena citato recita “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che vanno godute per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La mancata fruizione delle ferie annuali, nel limite del periodo minimo legale, pari a quattro settimane, non può essere sostituita dall’indennità sostitutiva delle ferie, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in caso di decesso del lavoratore, ai suoi eredi anche in assenza di specifica domanda degli interessati (Corte giustizia UE 12.6.2014, n. C-118/13).
I contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale che possono essere fruiti, in base a quanto definito dal CCNL, anche successivamente al 18° mese dalla maturazione. In caso di mancata fruizione del periodo di ferie c.d. contrattuale l’indennità sostitutiva può essere legittimamente riconosciuta.
In caso di mancata fruizione del periodo di ferie entro il termine previsto dalla legge (18 mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione) ovvero entro il termine più ampio fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute. Il medesimo obbligo, nei medesimi termini, riguarda anche il periodo di ferie eccedente le 4 settimane minime (Min. Lav., nota 26.10.2006, prot. n. 25/I/0005221).
L’obbligazione contributiva coincide con il mese successivo a quello di scadenza del periodo di fruizione previsto dalla legge (18 mesi) e dai contratti collettivi (luglio, se si applica il limite generale dei 18 mesi). Quindi nel mese di luglio 2025 (versamento del 20 agosto 2025) si computano le ferie non godute del 2023; per il mese di luglio l'imponibile previdenziale è aumentato di un importo pari a quello delle ferie maturate e non godute.
Fa eccezione il caso in cui il mancato godimento sia imputabile a una prolungata assenza del lavoratore dovuta ad una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro (malattia, infortunio, maternità etc): in questo caso il termine di 18 mesi è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento (INPS, msg. n. 18850/2006).
In caso di ricorso alla Cassa integrazione guadagni (ordinaria, straordinaria) o a misure equivalenti (assegno di integrazione salariale), il termine per l'adempimento dell'obbligazione contributiva è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
Nel mese di effettivo godimento occorre procedere al recupero della parte di imponibile e contributi per i quali l'obbligo è già stato assolto, attraverso il flusso Uniemens, valorizzando l’elemento “Imponibile” (contenuto nell’elemento “DatiRetributivi”) relativo al mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva.
Le ferie maturano in proporzione al periodo di servizio prestato dal lavoratore, ivi inclusi i periodi di assenza dal lavoro per:
Non sono, invece, computabili nel periodo di servizio utile ai fini delle ferie: le assenze dovute a:
Apparato sanzionatorio
In caso di mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti dalla norma, il datore di lavoro si espone a:
Il datore di lavoro è dunque legittimato ad “obbligare” i propri lavoratori dipendenti a rispettare i termini di fruizione, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Cosa accade se il lavoratore è assente per malattia di lunga durata e non riesce a fruire delle ferie entro il termine del 30 giugno?
In caso di assenza prolungata dovuta a malattia, il termine dei 18 mesi previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 per la fruizione delle ferie legali resta sospeso per tutta la durata dell’impedimento.
L’INPS, con messaggio n. 18850/2006, ha infatti chiarito che, quando il mancato godimento delle ferie dipende da una causa legale di sospensione del rapporto di lavoro, il decorso del termine viene congelato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza.
Ne consegue che il datore di lavoro non è tenuto ad assolvere l’obbligazione contributiva sulle ferie non godute nel mese di luglio successivo alla scadenza ordinaria, non incorre nelle relative sanzioni e dovrà ricalcolare il nuovo termine tenendo conto del periodo di sospensione.
Ad esempio, se un lavoratore è assente per malattia continuativa da gennaio a ottobre 2025, il termine di fruizione delle ferie 2024 verrà prorogato di dieci mesi.
È possibile monetizzare le ferie residue maturate nel 2024 senza cessare il rapporto di lavoro?
Per quanto riguarda il periodo minimo legale di quattro settimane annue previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, la risposta è negativa.
La normativa stabilisce infatti che almeno due settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione, le restanti due entro i 18 mesi successivi, il periodo minimo legale non può essere sostituito da indennità economica salvo cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto il datore di lavoro non può “pagare” le ferie legali non godute al solo fine di evitare il loro utilizzo. Diversa è invece la disciplina delle ferie eccedenti il minimo legale eventualmente previste dal CCNL. Le ferie c.d. contrattuali possono infatti essere monetizzate secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Resta comunque fermo che, anche in caso di monetizzazione delle ferie ulteriori rispetto al minimo legale, il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali sulle relative somme.
cosa succede se il datore di lavoro non fa fruire le ferie entro il 30 giugno 2026?
Nel caso delle ferie maturate nel 2024, il termine ordinario di fruizione delle due settimane residue scade il 30 giugno 2026. Qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie entro tale data, il datore di lavoro resta comunque obbligato a consentirne successivamente la fruizione, deve assolvere l’obbligazione contributiva sulle ferie non godute nel mese successivo alla scadenza e può essere soggetto a sanzioni amministrative.
L’anticipazione contributiva deve essere effettuata nel mese di luglio 2026, aumentando l’imponibile previdenziale di un importo corrispondente alle ferie maturate e non godute.
La mancata fruizione delle ferie può inoltre comportare:
Lavoratrice assente per maternità obbligatoria nel 2024
Una lavoratrice è stata assente per maternità obbligatoria dal 1° marzo 2024 al 31 luglio 2024 e presenta al 31 dicembre 2024 un residuo ferie pari a 20 giorni.
Il datore di lavoro chiede se tali ferie:
maturano durante la maternità;
devono essere fruite entro il 30 giugno 2026;
comportano obbligo contributivo in caso di mancata fruizione.
La maternità obbligatoria costituisce periodo utile ai fini della maturazione delle ferie ai sensi:
Pertanto, durante tutto il periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice continua a maturare regolarmente ferie.
Tuttavia, poiché la maternità rappresenta una causa legale di sospensione del rapporto, il termine dei 18 mesi per la fruizione resta sospeso per un periodo pari alla durata dell’assenza.
Nel caso specifico:
L’eventuale obbligazione contributiva sulle ferie non godute sorgerà soltanto dal mese successivo alla nuova scadenza così rideterminata.
(prezzi IVA esclusa)