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Premessa – Sono aumentati i contributi volontari dovuti dai lavoratori dipendenti non agricoli al F.P.L.D. Infatti, a seguito della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo FOI (famiglie degli operai e degli operai), attestatosi al 2,7%, la retribuzione minima settimanale passa da 187,34 euro a 192,40 euro. Di conseguenza, la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% passa da 43.042 euro a 44.204 euro; mentre il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 passa da 93.622 euro a 96.149 euro. Lo rende noto l’INPS con la circolare n. 69 del 17 maggio 2012 precisando, altresì, che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 7, c. 1, della L. n. 638/1983.
L’aliquota IVS –Rimane invece invariata rispetto allo scorso anno l’aliquota IVS dovuta al F.P.L.D., confermandosi quindi al 31,87%. Mentre l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.1995, è confermata al 27,87%.
Iscritti al Fondo volo e Ferrovie dello Stato –Importanti precisazioni sono stati forniti anche per gli iscritti all’evidenza contabile separata del F.P.L.D. (autoferrotranviari, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI)e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.a., i quali devono tener conto dell’aliquota attualmente vigente per la contribuzione obbligatoria, che è pari al 33%.Quanto ai prosecutori volontari del Fondo volo, come è noto, le aliquote contributive variano in relazione alla data d’iscrizione al Fondo stesso, e all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse. Infatti:
- per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31.12.1995, o anche meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%;
- per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70%;
- per i soggetti iscritti al Fondo dopo il 31.12.1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, l’aliquota contributiva da applicare è pari al 37,70% (composta dall’aliquota contributiva obbligatoria dovuta al F.P.L.D., pari al 32,70%; e dal contributo addizionale pari al 5%, di cui all’art. 1, c. 7, del D.Lgs. n. 164/1997).
I codici “tipo lavoratore” – Infine, l’INPS illustra i codici “tipo lavoratore” che tali soggetti dovranno indicare nelle denunce annuali e/o mensili, per individuare l’aliquota da versare, vale a dire: Codice “X3” (aliquota IVS del 40,82%); Codice “Y3” (aliquota IVS del 37,70%); Codice “Z3” (aliquota IVS del 37,70%).