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Fissate le retribuzioni convenzionali per i dipendenti operanti all’estero per l’anno 2016. I nuovi importi contributivi, in particolare, arrivano per mezzo del Decreto Interministeriale (Lavoro-Economia) del 25 gennaio 2016, che ha fissato per il 2016, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Importo 2016 – Dunque, a decorrere dal periodo di paga in corso dall’1.1.2016 e fino a tutto il 31.12.2016, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 8-bis, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle annesse al D.I. del 25 gennaio 2016 che ne costituiscono parte integrante.
Soggetti interessati – Le norme valgono per i dipendenti di Paesi comunitari e anche per quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo o in possesso di un permesso di soggiorno e di un contratto di lavoro.
Retribuzioni convenzionali – Com’è noto, la contribuzione a copertura delle assicurazioni sociali obbligatorie, dovuta dai datori di lavoro che assumono lavoratori italiani sul territorio nazionale per inviarli in Paesi extraUE non legati da accordi in materia di sicurezza sociale, devono calcolarsi sulla base di retribuzioni convenzionali, comunque in misura non inferiore ai contratti CCNL di categoria raggruppati in settori omogenei, fissate annualmente con decreto del M.L.P.S. e del M.E.F. entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le retribuzioni di cui al D.I. in commento costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità, nonché per il trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati. I valori convenzionali, inoltre, possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto e trasferimento nel corso del mese. In tal caso, l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese, nella frazione di mese interessata. Al di fuori dei predetti casi, i valori in questione non sono frazionabili.
Aspetti fiscali – Da notare, inoltre, che le retribuzioni convenzionali hanno una valenza anche in ambito fiscale, in quanto gli imponibili forfettari devono essere utilizzati ai fini IRPEF con riguardo a quei dipendenti che producono reddito derivante dal lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e che soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi. La determinazione delle retribuzioni convenzionali sulle quali applicare i contributi e le imposte deve avvenire secondo il seguente schema: