25 luglio 2013

Dipendenti P.A. Nasce il nuovo sistema di reclutamento

Il reclutamento non può superare il 50% dei posti tramite corso-concorso selettivo
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A decorrere dal 9 luglio 2013 entrerà in vigore il c.d. “Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica” al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarità. Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 70/2013 contenente il regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione.

Piano di reclutamento - A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno ha il compito di redigere il “Piano triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici”. Successivamente, sulla base di tale Piano, entro il 31 ottobre di ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il MEF, viene stabilito il numero dei posti e i profili professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

Reclutamento funzionari – L’accesso alle aree funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici), avviene in misura non superiore al 50% dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Restano esclusi dalla novità il comparto scuola, università ed AFAM per i quali continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

Corso-concorso selettivo – Le modalità di svolgimento del corso-concorso, dell'esame conclusivo della fase di formazione iniziale e dell'esame finale, sono stabilite con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. In particolare, coloro che sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso, ma non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal stesso. Mentre coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per maternità o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo. Affinché gli aspiranti funzionari possano accedere all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale, gli allievi devono conseguire una votazioni pari almeno a 80 su 100 e abbiano frequentato almeno l'80% del corso. Coloro che superano l'esame vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre mesi. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta di carattere pratico e in una prova orale, basato sugli ambiti di competenza dell'amministrazione presso la quale sarà assegnato il candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.

Trattamento economico - Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici verrà corrisposta una borsa di studio di 1.000 euro al netto di oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di ciascun corso.

Reclutamento dirigenti – Quanto ai dirigenti, possono essere ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Da notare che per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono altresì ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. In particolare, il corso-concorso ha una durata di dodici mesi.

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