25 ottobre 2012

Dipendenti pubblici. Chiarimenti sulla retribuzione massima

Il trattamento retributivo dei dipendenti pubblici non può superare euro 293.658,95
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare n. 30 del 22 ottobre 2012, ripercorre le tappe legislative, dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) ad oggi, per tracciare un quadro di sintesi in merito alla normativa concernente la determinazione del limite massimo di emolumenti/retribuzioni spettanti per incarichi e lavori svolti nella P.A. Come è noto, il c. 1, art. 23-ter della suddetta legge ha stabilito che il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle funzioni pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, non potrà comunque superare il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Inoltre, qualora il predetto personale sia chiamato all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, nell’ipotesi in cui conservi il trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza, più del 25% dell’ammontare complessivo di tale trattamento a titolo di retribuzione o di indennità per l’incarico ricoperto o anche soltanto per il rimborso delle spese.

D.P.C.M. 23 marzo 2012 – La disposizione su menzionata è stata attuata mediante il D.P.C.M. 23 marzo 2012, concernente il "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali". Nel dettaglio tale decreto stabilisce che il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti destinatari delle richiamate disposizioni, non possono superare, per l’anno 2011, 293.658,95 euro (trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di cassazione). Nel caso in cui il trattamento economico superasse il predetto limite, lo stesso dovrà essere riproporzionato alla soglia massima.

Principio di competenza
– Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 8 del 3 agosto 2012 ha precisato che: ai fini della verifica del raggiungimento del limite retributivo massimo le amministrazioni interessate devono operare, con talune eccezioni, secondo il criterio di competenza, verificando quanto dovuto al dipendente complessivamente in ragione d'anno sia a titolo di trattamento per rapporto di lavoro subordinato sia a titolo di corrispettivo per collaborazioni autonome e per incarichi; le riduzioni dei trattamenti economici devono essere effettuate sulla base del dato relativo al trattamento del Primo Presidente della Corte di cassazione effettivamente disponibile (riferito all'anno precedente) salvo compensazione nell'anno successivo a seguito della comunicazione da parte del Ministero della Giustizia del dato definitivo relativo all'anno di riferimento. Inoltre è stato precisato che per l’anno 2012 il tetto retributivo ha valenza provvisoria, in quanto riferito al 2011 e dovrà essere ricondotto all’effettivo trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione per il medesimo anno 2012.

I versamenti –
Sul fronte dei versamenti da effettuare in caso di retribuzione superiore al limite stabilito, il M.E.F. rammenta che l’eccedenza da versare, che corrisponde alla differenza tra l'importo corrispondente alla retribuzione lorda "piena", ossia quella in godimento prima dell'entrata in vigore della misura riduttiva e quello effettivamente dovuto in applicazione della stessa, confluisce nell’entrata del bilancio statale, per essere poi destinata al fondo ammortamento dei titoli di Stato. I versamenti devono essere effettuati, a seconda dei casi, o direttamente dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente (entro l’esercizio di riferimento) o dall'Amministrazione conferente l'incarico (entro l’esercizio in cui è previsto il pagamento). Eventuali versamenti aggiuntivi vanno effettuati, a cura dell'amministrazione tenuta al pagamento dell'emolumento, entro 15 giorni dalla comunicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della loro individuazione.

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