1 agosto 2011

Direttori ex IRSA transitati nei ruoli CRA

INPDAP, Nota Operativa n. 220 del 26 luglio 2011 - Diritto di opzione al regime previdenziale dell'Ente di provenienza (IRSA - gestione CTPS)

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - L’INPDAP mette fine alle difformità interpretative fissando quale dies a quo per l’esercizio del diritto di opzione dei dipendenti ex IRSA transitati nei ruoli del CRA, la data di adozione della determina di inquadramento nei ruoli dell’Istituto (INPDAP, Nota Operativa n. 20 del 26 luglio 2011)

Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Con D.Lgs. n. 454/99, contenente norme per la "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura", è stato istituito il CRA - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura -ente pubblico non economico con personalità giuridica di diritto pubblico.

Il CRA, ente pubblico non economico, è obbligatoriamente iscritto, a norma dell'art. 1 della Legge n.145/2002, all'INPDAP, specificatamente alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti locali (CPDEL) oltre che al Fondo Credito e all'ex Enpdep.

Nella fattispecie si evidenzia che per i dipendenti transitati nei ruoli del CRA è mutata non solo la qualifica ma lo stesso rapporto di lavoro e conseguentemente il trattamento economico e previdenziale, profili sui quali sono sorte numerose problematiche giuridico-applicative.

Nota n. 20738 del 21 settembre 2007 - In proposito vale la pena evidenziare che l'INPDAP in sede di iscrizione del nuovo Ente, con nota n. 20738 del 21/09/2007, aveva comunicato che:
- il personale assunto direttamente dal CRA veniva iscritto alla CPDEL;
- i dipendenti trasferiti nel ruolo organico del CRA, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 hanno diritto a presentare domanda entro il termine di sei mesi dall'acquisizione della presente comunicazione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente o la Cassa (CTPS) di provenienza."

Invero, il diritto di opzione cui fa riferimento la nota n. 20738/2007 è quello previsto dall'art.61 del richiamato Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con D.l. del 1/10/2004 che testualmente recita:

1. al personale del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, di cui al D. Lgs. 454 del 29 ottobre 1999 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste per i dipendenti pubblici in materia di trattamento previdenziale;

2. il personale transitato, ai sensi del predetto decreto, può optare per il trattamento previdenziale previsto per l'Ente di appartenenza.

Nota n. 20818 del 10 ottobre 2007 - Con successiva nota, prot. 20818 del 10 ottobre 2007, l'INPDAP (Ufficio Normativa e Contenzioso della D.C. Entrate) precisava in riferimento alla nota prot. 20738/2007 i termini per l'esercizio del diritto di opzione come segue: "Considerati i sei mesi della normativa di riferimento e atteso che la data di acquisizione della comunicazione è il 27/09/2007 il termine finale di presentazione delle domande di cui sopra per l'esercizio dell'opzione è quella del 27/3/2008".

In tale contesto normativo sono scaturite disparità interpretative, per effetto delle quali, alcuni dipendenti hanno chiesto una "rimessione in termini" sulla facoltà di scelta.

Il dies a quo - Lo stesso CRA, nelle more dei procedimenti di inquadramento, con nota prot. n. 125/3.7 del 13.2.2008 richiedeva chiarimenti all'INPDAP, Uff. I Normativa e Contenzioso che, a sua volta, con nota prot. n. 579/1 del 6 maggio 2009, precisava: "qualora il personale abbia avuto un inquadramento nel ruolo organico in epoca successiva alla data di effettivo trasferimento, il dies a quo del termine per l'esercizio dell'opzione decorre dalla data delle relative determinazioni d'inquadramento nei ruoli di codesto Consiglio".

Nota n. 9805 del 15 ottobre 2009 - L'INPDAP, tuttavia, in una successiva nota prot. 9805 del 15/10/2009 in riferimento ad un dipendente appartenente alla categoria dei direttori di istituto e i direttori di sezione, trasferito a decorrere dall' 1/10/2004 nei ruoli del CRA, confermava quale termine ultimo per l'esercizio del diritto di opzione la data del 27/3/2008.

Dies a quo per l’esercizio del diritto di opzione dei dipendenti transitati nei ruoli del CRA - In merito alla questione dei 6 mesi di tempo, tuttavia sono nate diversità interpretative cui non hanno posto fine interventi del CRA e dell’INPDAP, per cui con la nota operativa n. 20 del 26.7.2011, l’INPDAP, intendendo porre fine a qualsiasi dubbio, individua quale dies a quo per l’esercizio del diritto di opzione dei dipendenti transitati nei ruoli del CRA, la data di adozione della determina di inquadramento nei ruoli dell’Istituto, ferma restando la perentorietà di 6 mesi per l’esercizio del diritto di opzione, per effetto dell’estensione analogica della normativa vigente in materia.

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