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Premessa – Grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 113/2012, l’Italia ha recepito le norme contenute nella Direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. In particolare il provvedimento in questione prevede l'istituzione di un CAE o una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. Tutto ciò al fine di informare e consultare i lavoratori nei termini, con le modalità e con gli effetti previsti dal decreto. Tuttavia quando un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie comprenda una o più imprese o gruppi di imprese che hanno dimensioni comunitarie, il CAE dovrà essere istituito a livello del gruppo, salvo disposizioni contrarie degli accordi fra direzione centrale e delegazione speciale di negoziazione.
Il diritto di informazione e consultazione – Ai sensi dell’art. 1, c. 6 e 7, il CAE potrà rivendicare il proprio diritto di informazione e consultazione ogni qual volta vi siano in gioco questioni transnazionali intendendo per tali quelle questioni che riguardano l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.
Responsabilità del CAE - Nel nuovo decreto legislativo inoltre, rimane inalterata la responsabilità dell'istituzione del CAE o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, in capo alla Direzione Centrale o al dirigente cui siano state delegate le relative attribuzioni e competenze. Tuttavia è stato aggiunto un nuovo comma, il quale prevede che la responsabilità di ottenere e trasmettere alle parti interessate le informazioni indispensabili all'avvio dei negoziati ed in particolare quelle concernenti la struttura dell'impresa o del gruppo e la sua forza lavoro spetta alla direzione di ogni impresa appartenente al gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, nonché alla direzione centrale o alla presunta direzione centrale.
La delegazione speciale di negoziazione – Altra novità è riscontrabile nella costituzione della delegazione speciale di negoziazione (DSN) che adesso deve essere formata da membri designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri.
Altre novità – Sul tema è d’obbligo segnalare poi ulteriori novità rispetto alla vecchia normativa per cui:
- il contenuto dell'accordo sulle modalità di attuazione dell'informazione e della consultazione che la Direzione Centrale e la DSN, devono adesso contenere se necessario: la composizione, le modalità di designazione, le attribuzioni e le modalità di riunione del comitato ristretto istituito in seno al CAE;
- è necessario che la composizione del CAE, il numero dei membri, la distribuzione dei seggi, permetta di tener conto per quanto possibile della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base alle attività, alle categorie di lavoratori, al sesso, e la durata del mandato;
- l'accordo deve contenere non più solo la durata dello stesso e la procedura per rinegoziarlo ma anche la data di entrata in vigore, le modalità in base alle quali è possibile modificarlo o farlo cessare, i casi in cui l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per farlo, nonché la possibilità di rinegoziarlo anche nei casi di modifica della struttura dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.