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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 31/2015, ha fornito un’interpretazione piuttosto ristrettiva della norma che riconosce l’applicazione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL). Infatti è stato specificato che il nuovo ammortizzatore sociale non si applica agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi nonché ai titolari di borse di studio poiché, in virtù della specialità del loro rapporto di lavoro – non sovrapponibile in alcun modo a quello di collaborazione coordinata e continuativa – esclude di conseguenza la possibilità di godere della menzionata indennità.
Il quesito - La CGIL ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
In particolare è stato chiesto se l’indennità in questione – entrata in vigore dal 1° maggio 2015 (ora prorogata per il prossimo anno dalla Legge di Stabilità 2016) - possa essere riconosciuta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca, in virtù dell’assimilabilità delle forme contrattuali utilizzate per regolare i descritti rapporti con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
DIS-COLL – La nuova indennità di disoccupazione per i co.co.co. e co.co.pro.iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, scatta in via sperimentale per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel periodo “1° gennaio – 31 dicembre 2015”.Restano esclusi dal campo di applicazione gli amministratori e sindaci.
Risposta MLPS - Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Welfare sottolinea che la disciplina degli assegni di ricerca è contenuta nella normativa speciale di cui alla L. n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”. In particolare, l’art. 22 della menzionata Legge individua negli “assegni di ricerca” una tipologia di rapporto del tutto peculiare, fortemente connotata da una componente “formativa” dell’assegnista (si pensi ai progetti di ricerca presentati dai candidati, selezionati e finanziati da parte del soggetto che eroga l’assegno). Infatti, la norma non definisce in alcun modo le modalità di effettuazione dell’attività di ricerca, neanche in termini astrattamente sovrapponibili a quelli della collaborazione coordinata e continuativa. Ergo, il MLPS non ritiene sia possibile far rientrare l’applicazione dell’indennità di disoccupazione in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 che riguarda, come noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate per i titolari di borse di studio, anche in ragione di un dottorato di ricerca conseguito ai sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998 i quali, per di più, sono sottratti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per espressa previsione dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
Alla luce di quanto sopra esposto, e in coerenzacon l’interpretazione restrittiva della norma, non appare possibile estendere l’indennità de qua ai lavoratori il cui rapporto non sia inquadrato nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.