16 luglio 2013

Disabili. La base di computo nei servizi amministrativi

La determinazione della base di computo, ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali dei disabili, si effettua in base agli ordinari criteri di calcolo
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 19/2013, ha chiarito che i servizi specialistici di prevenzione e primo intervento antincendio non possano essere assimilati alle attività contemplate nell’ambito dei servizi di polizia, nella misura in cui le aziende in questione, operanti presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi ecc., non espletino l’attività di vigilanza in via esclusiva.

Il quesito - Il CNO dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, c. 4, L. n. 68/1999, nella parte in cui stabilisce che il collocamento dei diversamente abili è previsto nei soli servizi amministrativi per quanto concerne i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale. In particolare, è stato chiesto se la disposizione di cui sopra possa trovare applicazione nei confronti di aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, sia in ambito “terrestre” – ovvero presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi e manifestazioni in genere ed impianti industriali – sia nei settori demaniale, marittimo e aeroportuale, ivi comprese le navi e i natanti in genere.

C.O. nei servizi amministrativi - Nei servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale, il rispetto delle norme in materia di collocamento obbligatorio è previsto esclusivamente con riferimento al personale impiegato in ruoli di tipo amministrativo. Ciò in considerazione delle modalità di svolgimento delle attività summenzionate, che risultano strettamente connesse a situazioni di emergenza, nonché volte alla salvaguardia di interessi di carattere generale costituenti espressione di valori costituzionali quali, tra gli altri, l’incolumità e l’ordine pubblico, la salute e la salubrità ambientale.

Prevenzione e primo intervento antincendio - In genere i servizi specialistici di prevenzione e primo intervento antincendio, sia nel settore terrestre che in quelli marittimo e aeroportuale, risultano connotati dalle caratteristiche dell’urgenza e dall’essere finalizzati alla tutela di beni di fondamento costituzionale. Tuttavia, si ritiene che i suddetti servizi non possano essere assimilati alle attività contemplate nell’ambito dei servizi di polizia, nella misura in cui le aziende in questione, operanti presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi ecc., non espletino l’attività di vigilanza in via esclusiva. Tali aziende, peraltro, non sembrano poter essere ricomprese nel campo di applicazione della disposizione di cui all’art. 3, comma 4, già citata, in quanto la loro attività si estrinseca perlopiù nell’espletamento di mansioni di semplice attesa e custodia. Viceversa, l’assimilazione delle imprese operanti nel settore della vigilanza privata ai servizi di polizia, trova fondamento su un duplice ordine di condizioni: da un lato il possesso dei medesimi requisiti psicofisici da parte dei soggetti impegnati nell’attività di vigilanza; dall’altro l’espletamento di tale attività in via esclusiva da parte degli istituti di vigilanza privata.

Risposta del MLPS - Ciò detto, il Ministero del Lavoro afferma che la determinazione della base di computo – ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali del personale disabile – debba effettuarsi secondo gli ordinari criteri di calcolo ex art. 4, c. 1, L. n. 68/1999.

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