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Premessa –Il datore di lavoro privato che intenda chiedere la sospensione degli occupazionali dei disabili dovrà farlo in via telematica. Ciò è quanto stabilito dall’art. 18, c. 3 del D.L. 5/2012 (c.d. “D.L. Semplificazioni burocratiche”), confermato anche dal M.L.P.S. nella nota protocollo n. 3615 del 13 marzo 2012 illustrando la novità del decreto in commento.
La novità –Più nel dettaglio, la novella stabilisce che, a decorrere dal 15 maggio prossimo, le aziende plurilocalizzate (ubicate in più province) dovranno effettuare dal portale Cliclavoro(www.cliclavoro.gov.it)sia la domanda di autorizzazione alla sospensione temporanea che la comunicazione di sospensione definitiva di assunzione dei disabili. Fino ad allora, le domande/comunicazioni vanno inoltrate via Pec (Posta Elettronica Certificata).
Quando scatta la sospensione? –Affinché il datore di lavoro possa avvalersi della sospensione in questione, deve trovarsi necessariamente in una delle seguenti:
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale o perché soggette a procedure concorsuali;
- Fondo di solidarietà di settore, per situazioni di crisi, ristrutturazioni o riorganizzazione aziendale;
- Contratti di solidarietà, stipulati per riduzioni di orario dirette ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. Rientrano, altresì, in tale fattispecie tutte quelle imprese che riducono l’orario per evitare i licenziamenti collettivi;
- Procedura di mobilità, così come disciplinata dagli art. 4 e 24 della L. n. 223/1993 e successive modificazioni.
La sospensione temporanea –Dunque, il datore di lavoro che versa in una delle situazioni appena elencate può presentare la comunicazione/domanda al M.L.P.S., corredata dal provvedimento amministrativo che riconosce la situazione di precarietà. In attesa del provvedimento di ammissione al trattamento, l’azienda può presentare anche domanda di sospensione temporanea degli obblighi di assunzione al M.L.P.S., il quale potrà autorizzarlo per un massimo di tre mesi, rinnovabile una sola volta.Inoltre, in caso di rinnovo, la domanda dovrà essere presentata al M.L.P.S. 30 gg prima della scadenza della sospensione già autorizzata, al fine della concessione del provvedimento di rinnovo senza soluzioni di continuità.
Posta Elettronica Certificata –Infine, il M.L.P.S. precisa che attualmente, e fino al 14 maggio 2012, per richiedere la sospensione degli obblighi occupazionali dei disabili bisogna far riferimento alla Pec, inserendo nell’oggetto le seguenti specifiche:
1. “COMUNICAZIONE” sospensione degli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del dpr 10 ottobre 2000, n. 333;
2. “DOMANDA” di sospensione temporanea degli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del dpr 10 ottobre 2000, n. 333.