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I datori di lavoro hanno a disposizione un mese di tempo in più per l’invio del prospetto informativo dei disabili, relativo all’anno 2015. La scadenza, infatti, originariamente posta al 31 gennaio 2016, è stata differita al 29 febbraio 2016; ciò al fine di adeguare i sistemi informatici alle recenti novità introdotte dal Jobs Act – ed in particolare dal D.Lgs. n. 151/2015 e D.Lgs. n. 81/2015 – in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità.
A darne notizia è il Ministero del lavoro con la nota protocollo n. 6725/2015.
Prospetto informativo - Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.
La finalità è quella di condividere con l’Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.
Sul punto, è bene ricordare che l’adempimento scatta quando i datori di lavoro hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre 2015. Ciò significa che, se rispetto all’ultimo prospetto annuale inviato non si siano verificati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, i datori di lavoro non sono tenuti all’invio del prospetto informativo.
Sono abilitati ad accedere ai servizi di invio del prospetto informativo:
Particolare è il caso in cui un’azienda abbia sede legale e unità produttive ubicate in due o più Regioni: dove va inviato il prospetto informativo in tali casi? Ebbene, l’azienda è tenuta ad inviare il prospetto presso il servizio informatico della Regione ove è ubicata la sede legale dell'azienda. Tuttavia, qualora l'obbligo dell'invio del prospetto sia adempiuto attraverso un intermediario, quest'ultimo trasmette l’intero prospetto informativo tramite il servizio informatico in cui è ubicata la propria sede legale.
Novità Jobs Act – Per quest’anno, inoltre, bisogna tenere conto anche delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2015 e D.Lgs. n. 81/2015 in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità, che vanno ad impattare sulle informazioni da inserire nel prospetto informativo e, pertanto, sui sistemi informatici, regionali e nazionali, che supportano l’adempimento che ormai da 5 anni è completamente telematico.
La prima sostanziale novità è contenuta nell’art. 4 del D.Lgs. n. 151/2015, il quale stabilisceche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, sono computati nella quota di riserva di cui all’art. 3 della L. n. 68/199 anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, ma solo nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% o con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa al 45%.
Inoltre, viene semplificato il procedimento di esonero dall’obbligo di assunzione di persone con disabilità per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, prevedendo un’automaticità basata su un’autocertificazione del datore di lavoro, il quale sarà tenuto a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili il contributo esonerativo pari ad 30,64 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. I giorni da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono calcolati con riferimento a 6 oppure a 5 giorni nell’arco della settimana, a seconda del contratto applicato.
Altro punto da tenere d’occhio concerne la possibilità ai datori di lavoro privati e gli pubblici economici di poter assumere lavoratori con disabilità attraverso chiamata nominativa (ossia l’azienda individua autonomamente la persona da inserire). Prima del 24 settembre 2015, infatti, l’assunzione di lavoratori disabili avveniva solo parzialmente tramite chiamata nominativa, mentre una parte degli avviamenti era affidati ai servizi competenti. Ora l’avviamento dei lavoratori a cura dell’ufficio avviene solo nel caso di mancata assunzione dei datori di lavoro.
Infine, si ricorda che dal 1 gennaio 2017, viene superato, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, il regime di gradualità nell’attuazione dell’obbligo di assunzione che era subordinato all’effettuazione di “nuove assunzioni”.