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L’interesse al distacco dei lavoratori, così come nel contratto di rete, insorge in “automatico” nell’ambito dei gruppi di imprese, in quanto anche in tal caso si configura un unico disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo. Stessa cosa non può dirsi per i fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo; ciò in quanto assumono natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 1/2016.
Il quesito - La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”), recante la disciplina in materia di distacco dei lavoratori, come modificato dall’art. 7, comma 2 lett 0a), D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013).
In particolare è stato chiesto se, nelle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori avvenga nell’ambito di un gruppo di imprese, sia possibile considerare il requisito dell’interesse del distaccante in termini pressoché analoghi a quanto espressamente dettato dal Legislatore al comma 4 ter, dell’art. 30 citato.
Distacco dei lavoratori – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del lavoro richiama innanzitutto l’articolato che disciplina l’ipotesi di distacco dei lavoratori, il quale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Con particolare riferimento al requisito “dell’interesse”, il Ministero del Welfare è più volte intervenuto in merito precisando come quest’ultimo debba essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata, potendo ad ogni modo coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo dell’impresa distaccante, anche di carattere non economico. E non solo.Nell’ambito di imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete ai sensi del D.L. n. 5/2009 (convertito nella L. n. 33/2009), l’art. 30, co. 4 ter chiarisce che l’interesse del distaccante insorge “automaticamente” in forza dell’operare della rete. Ergo, ai fini della sussistenza dell’interesse al distacco tra imprese aderenti alla rete, è sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra il distaccante stesso e il distaccatario, senza procedere a un riscontro puntuale dell’interesse concretamente perseguito dal distaccante. Ciò in quanto la rete si propone, in attuazione di un programma condiviso tra le imprese aderenti, di realizzare obiettivi comuni.
Gruppi di imprese - Quanto affermato finora, può essere applicato anche per quanto riguarda l’aggregazione di gruppi di imprese, che si caratterizza - ferma restando l’autonomia giuridica dei soggetti che ne fanno parte - per il potere di controllo e direzione che una società del gruppo (c.d. capogruppo) esercita sulle altre in virtù delle condizioni di cui all’art. 2359 c.c. Infatti, è possibile ritenere che anche nel gruppo di imprese venga condiviso un medesimo disegno strategico finalizzato al raggiungimento di un unitario risultato economico che trova, peraltro, rappresentazione finanziaria nel bilancio consolidato di gruppo.
Risposta MLPS - Pertanto, il Ministero del Lavoro ritiene possibile che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, ricorrendo, quanto meno, le condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c., l’interesse della società distaccante possa coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.
Analoga conclusione non può essere applicata nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo. Questi ultimi, infatti, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 252/2005, sono costituiti come “soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”. I predetti fondi in tal modo assumono natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti.