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Premessa – È possibile presentare una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito contributivo di 10 anni, soltanto contestualmente alla domanda di pensione e non al momento dell'accesso alla prestazione di sostegno al reddito. Naturalmente è necessario che risultino soddisfatte, anche con l’apporto dei periodi ricongiunti, le condizioni per il pensionamento. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 14984 di ieri a seguito di alcune richieste di chiarimenti in ordine alla proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione al momento dell'accesso alla prestazione di sostegno al reddito prevista dalla Riforma Fornero (art. 4 della L. n. 92/2012).
Riforma Fornero – In particolare, la prestazione di sostegno al reddito prevede che il datore di lavoro si impegni a corrispondere all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Seconda domanda di ricongiunzione – Quanto alla proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione, l’INPS rammenta che l'art. 4 della L. n. 29/1979 prevede che questa può essere presentata: nel momento in cui il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui almeno 5 di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (comma 1); all'atto del pensionamento, in mancanza del requisito assicurativo e contributivo di cui al comma 1; in questo secondo caso, la ricongiunzione può essere azionata esclusivamente nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda (comma 2). Ne consegue che una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito di 10 anni stabilito dal comma 1, potrà essere validamente presentata soltanto contestualmente alla domanda di pensione (sempreché risultino soddisfatte, anche con l’apporto dei periodi ricongiunti, le condizioni per il pensionamento) e non al momento dell'accesso alla prestazione di sostegno al reddito. Infine, viene chiarito che sulla prestazione erogata ai soggetti in argomento non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.