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Premessa – A breve scade la domanda di disoccupazione “con requisiti ridotti”, rinominata solo per la corrente scadenza “mini ASpI 2012”. Infatti, il 2 aprile 2013 è l’ultimo giorno utile in assoluto per chiedere in maniera telematica l'indennità in questione, poiché dal 1° gennaio 2013, con l'entrata in vigore della Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012), tutte le indennità di disoccupazione sono state sostituite da due nuove prestazioni: “ASpI” e “mini-ASpI”.
Mini ASpI 2012 – Per i periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, si presentava il dubbio sul come far conservare ai lavoratori il diritto all'indennità, visto che entro il 31 marzo 2013 non sarebbe stato possibile presentare la domanda in questione perché abrogata e sostituita dalla mini Aspi. Pertanto l’INPS, di comune accordo con il M.L.P.S., ha previsto una sorta di prestazione-ponte, denominata “mini Aspi 2012”. Si tratta, in pratica, di una mini ASpI speciale con regole a metà tra quelli della nuova e vecchia disciplina.
Soggetti interessati – L’indennità in argomento spetta, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, alle stesse condizioni di chi avrebbe potuto presentare domanda d’indennità di DS ordinaria con requisiti ridotti per i periodi di disoccupazione del 2012. In particolare, è operativa per: chi ha lavorato per almeno tre mesi (78 giornate) nel corso del 2012; chi ha un’anzianità assicurativa di due anni. Nel dettaglio, essa può essere richiesta solo in caso di disoccupazione causata da un licenziamento o dalla scadenza di un contratto a termine.
Durata e importo – La “mini ASpI 2012” vale per una durata pari alla metà delle settimane nell’anno di riferimento (2012); mentre per l’importo bisogna applicare le regole della Riforma del Lavoro. Essa è pari: al 75% della retribuzione mensile nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all’importo di € 1.180 mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI intercorsa nell’anno precedente; al 75% più un ulteriore incremento pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo, nel caso in cui la retribuzione mensile sia superiore a € 1.180 mensili.
Presentazione delle domande – L’istanza va presentata in maniera telematica entro il 2 aprile 2012 (31 marzo e 1 aprile sono festivi), attraverso i seguenti canali: web, Contact center multicanale e Patronati/intermediari dell'INPS. Quanto all’erogazione, si precisa che quest’ultima avviene in unica soluzione.