Premessa – Dematerializzazione del Durc e incentivi in favore di chi stipula contratti di solidarietà. Queste sono soltanto due delle novità contenute nel Jobs act (L. n. 78/2014), entrato in vigore lo scorso 20 maggio 2014. Le modifiche sono state attentamente analizzate dalla Fondazione Studi CdL nella circolare n. 13/2014, che ha valutato “positivamente” le previsioni contenute nell’art. 4, c.1 della L. n. 78/2014 in materia di semplificazioni della regolarità contributiva e “interessanti” quelli in merito al contratto di solidarietà.
Semplificazione Durc – In tema di Durc il Jobs act ha introdotto la possibilità di richiedere, con modalità esclusivamente telematica, la verifica dei requisiti di regolarità e la previsione di una durata univoca della validità dello stesso per tutte le tipologie di richieste (120gg). Tuttavia, la sola semplificazione non passa solo per le modalità di rilascio del documento, ma anche nella correttezza dei dati degli archivi dell’Inps che al momento non sono coerenti con lo stato reale dei fatti. La novità è stata inserita al fine di ottenere una certificazione unificata relativa alla regolarità dei versamenti, e dei relativi adempimenti, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici. Tuttavia, per contrastare sempre di più il lavoro irregolare si è assistito a una sua progressiva estensione anche in altri ambiti: riconoscimento di benefici contributivi, sussidi, sovvenzioni, lavori privati in edilizia, contratti pubblici.
Contratti di solidarietà – Passando al contratto di solidarietà, i CdL valutano come “interessante” l’intervento riferito ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà difensivi come disciplinati dall’art. 1 della Legge n. 863/1984. Il dettato normativo, in particolare, si preoccupa di finanziare, con 15 milioni di euro annui, un particolare beneficio consistente nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell'orario, in conseguenza di contratti di solidarietà, di lavoro superiore al 20%. Il contratto di solidarietà, nel dettaglio, consiste in una sorta di solidarietà tra i lavoratori i quali, accettando la riduzione di orario e di retribuzione, consentono di riassorbire le eccedenze di personale salvaguardando così i livelli occupazionali dell’impresa a fronte di un intervento dello Stato che agisce in loro favore con un trattamento di integrazione salariale. Si tratta di veri e propri contratti collettivi aziendali, da stipularsi con le rappresentanze sindacali territoriali, che assumono efficacia erga omnes, quindi anche nei confronti dei lavoratori non aderenti all’organizzazione sindacale, obbligando tutti i lavoratori ad accettare la riduzione di orario. La normativa è adottabile da tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS la quale, nell’ambito industriale, trova attuazione alle imprese che hanno occupato, nel semestre precedente alla data di presentazione della richiesta, mediamente più di 15 dipendenti. Al riguardo, si rammenta che dal 1° gennaio 2013 rientrano nell’area della CIGS anche:
• le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
• le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
• le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
• le imprese del trasporto aereo (a prescindere dal numero di dipendenti);
• le imprese del sistema aeroportuale (a prescindere dal numero di dipendenti).
Beneficiario della misura di sostegno sarà tutto il personale dipendente a esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio, purché posseggano almeno 90 giornate di anzianità aziendale. A titolo di integrazione della retribuzione persa, i lavoratori riceveranno quindi un trattamento economico pari al 60% del compenso perduto elevato di un ulteriore 10% secondo le disposizioni della legge di Stabilità per il 2014 (quindi per un totale del 70% per il solo anno 2014) a carico della gestione CIGS per un massimo di 24 mesi. Si rammenta, inoltre, che il dettato originario prevedeva un’agevolazione pari al 25% se la riduzione dell’orario era compresa tra il 20% e il 30% dell’orario contrattuale e al 35% ove la riduzione fosse superiore. Per le imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno e di declino industriale (Regolamento Cee 2052/1988) le riduzioni venivano elevate al 30% e 40%. Tale beneficio, regolamentato dal D.M. 8.2.1996, è stato, fino ad oggi, riconosciuto unicamente ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31 dicembre 2005 non essendo più stato rifinanziato l’apposito fondo destinato alla copertura dell’agevolazione. Ed è proprio su questo aspetto che si inserisce l’art. 5 della legge di conversione del D.L. n. 34/2014, la quale modifica il valore della provvidenza eliminando qualsiasi differenziazione geografica ed elevando la riduzione contributiva al 35% qualora si preveda, nel contratto di solidarietà, una riduzione dell’orario superiore al 20%.