9 settembre 2013

DURC. I chiarimenti del MLPS

A decorrere dal 21 agosto 2013 il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura ha una validità di 120 giorni
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il “Decreto del Fare” (D.L. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013) ha apportato importanti modifiche in merito al rilascio, all’esercizio e alla validità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), istituito originariamente, per gli appalti, dall'art. 86, c. 10 del D.Lgs. n. 276/2003. Tra le varie novità in materia è doveroso segnalare fin da ora che: l’estensione della validità del documento (si passa da 90 giorni a 120 giorni) dalla data del rilascio; il documento non ha carattere di definitività ed eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15 giorni senza compromettere la regolarità del pagamento dell'appalto; la stazione appaltante e gli enti aggiudicatori avranno un ruolo sempre più attivo. Al riguardo, è intervenuto il Ministero del Lavoro con la circolare n. 36/2013, fornendo i primi chiarimenti interpretativi.

Rilascio DURC – Tra le prime novità il MLPS segnala l’eliminazione dell’art. 13 bis, c. 5, del D.L. n. 52/2012, che prevede la possibilità di rilasciare il DURC “in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”. Tale norma è estesa ora a tutte le “tipologie” di DURC.

Stazione appaltante ed enti aggiudicatori –
Come precisato in premessa, la stazione appaltante e gli enti aggiudicatori avranno un ruolo sempre più attivo. Questi ultimi, infatti, avranno l'obbligo di acquisire d'ufficio in via telematica il documento unico di regolarità contributiva ai fini degli accertamenti previsti dal regolamento in materia di appalti pubblici sia in sede di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché per l'affidamento di subappalti che nelle successive varie fasi dell'appalto. Prima della scadenza, infatti, un nuovo documento potrà essere richiesto solo per il pagamento finale.

Verifica DURC – la nuova disciplina prevede altresì che il DURC “in corso di validità” deve essere acquisito: per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Estensione della validità - L’art. 31 del decreto in commento stabilisce che il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura, ha validità di 120 giorni dalla data di rilascio (prima era di 90 giorni). Il nuovo termine si applica, fino al 31 dicembre 2014, anche ai lavori edili per i soggetti privati. Al riguardo, il MLPS chiarisce che la suddetta disposizione di applica solo per i DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013; per quelli rilasciati prima, infatti, è prevista una validità di 90 giorni.

Invito a regolarizzare – Altra novità importante in tema di DURC è il c.d. “preavviso di accertamento negativo” contenuto nell’art. 31, c. 8 del Decreto del Fare. In pratica, viene stabilito che in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC gli enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero gli altri soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 della L. 11 gennaio 1979, n. 12 a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. A tal proposito il ministero del Lavoro afferma che la disposizione si applica non solo ai contratti pubblici, bensì a ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del DURC.

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