Premessa – L’INAIL torna a parlare di Durc. E questa volta lo fa fornendo alcuni chiarimenti operativi inerenti il rilascio della regolarità contributiva in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. In particolare viene affermato che, ognuna delle strutture territoriali di Inail, Inps e Casse edili coinvolte nell’istruttoria per il rilascio del Durc deve necessariamente acquisire tramite Pec dalle altre due l’importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la loro sommatoria è almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni esibite.
Disciplina del Durc – Ai sensi dell’art. 13-bis, c. 5, del D.L. n. 52/2012, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di una certificazione dei crediti che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati. Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del SSN. In particolare, il decreto 13 marzo 2013 (Lavoro-Economia) stabilisce che: nel documento devono essere indicati l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo; nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di P.A. degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore; il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari, solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso, comprovata da Durc aggiornato da esibirsi in banca o all’intermediario finanziario; se il debito contributivo non risulta estinto, il credito indicato nella certificazione per il rilascio del Durc può essere oggetto di cessione o anticipazione soltanto a condizione che il creditore sottoscriva apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Soggetti richiedenti - Il Durc in argomento può essere richiesto da due soggetti: dal titolare dei crediti certificati, cioè dal diretto interessato, nei casi in cui il Durc debba essere prodotto nell’ambito dei rapporti tra soggetti privati; dalla P.A. tenuta ad acquisire d’ufficio il Durc in base alla normativa vigente. In quest’ultimo caso, l’interessato dovrà dichiarare all’amministrazione procedente, o alla stazione appaltante pubblica, di vantare dei crediti per i quali ha ottenuto la certificazione tramite la specifica piattaforma informatica. Il Durc, in ogni caso, sarà comunque rilasciato qualora l’interessato esibisca la certificazione del credito a seguito dell’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva. Quanto alla regolarizzazione della propria posizione da parte degli enti, l’INAIL rammenta che è stato già disposto l’art. 31, c. 8, del D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del fare). L’unica eccezione all’obbligo di invito preventivo alla regolarizzazione è quindi costituita dall’ipotesi in cui il certificato sia richiesto d’ufficio da una stazione appaltante pubblica o da un’amministrazione procedente ai fini della verifica della veridicità di una dichiarazione sostitutiva resa dall’interessato ad una certa data, qualora non possa applicarsi il criterio dello scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100 fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del Durc.
Estremi delle certificazioni dei crediti – I dati necessari che i soggetti titolari dei crediti certificati o l’amministrazione procedente devono comunicare all’INPS, INAIL o Casse edili sono: il numero della certificazione del credito (costituita da 16 numeri); l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione; la data di rilascio della certificazione; l’importo del credito oggetto di certificazione; l’eventuale data in cui sarà pagato il credito; il codice con validità temporanea rilasciato al titolare del credito per accedere alla piattaforma informatica, attraverso il quale gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono verificare l’esistenza del credito certificato, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta del Durc e comunque alla conclusione dell’istruttoria per il suo rilascio.
Le istruzioni operative – Passando alle istruzioni operative, ognuna delle strutture territoriali di INAIL, INPS e Casse edili coinvolte nell’istruttoria per il rilascio del Durc deve necessariamente acquisire tramite Pec dalle altre due l’importo dei debiti insoluti, al fine di verificare se la loro sommatoria è almeno pari ai crediti indicati nelle certificazioni esibite. Inoltre, per i Durc in questione le strutture territoriali dovranno porre massima attenzione, in quanto non è valevole il silenzio-assenso allo scadere del trentesimo giorno, considerato che anche detti certificati hanno validità di 120 giorni dal rilascio.
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