3 settembre 2012

Edilizia. CIG ok anche senza ripresa dell’attività lavorativa

Anche alle imprese artigiane edili va concessa la proroga della CIG a prescindere dalla ripresa, sia pur ridotta, dell’attività lavorativa
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 26/2012 pubblicato l’1 agosto 2012, chiarisce che sia per le imprese artigiane che per quelle industriali dell’edilizia, la CIG va concessa in tutti i casi in cui sussista sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Così facendo il M.L.P.S. conferma l’interpretazione sancita nell’interpello di due anni fa (n. 26/2010).

Il quesito - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei C.d.L. ha avanzato richiesta d’interpello in merito all’interpretazione dell’art. 1, c. 1 della L. n. 427/1975, concernente la Cassa Integrazione speciale per le imprese del settore dell’edilizia. In particolare, è stato chiesto se per le imprese artigiane del settore dell’edilizia possa ritenersi applicabile il criterio interpretativo più favorevole, già adottato da questo Ministero con interpello n. 26/2010, concernente la possibile proroga dell’istituto della CIG a prescindere da una ripresa dell’attività lavorativa, ancorché parziale.

Orientamento normativo – In via preliminare, è utile rammentare che la norma sopra richiamata specifica che la proroga dell’integrazione salariale nei confronti degli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell’edilizia (e del settore lapideo) avviene eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro, per periodi trimestrali fino a un massimo di 12 mesi. A tal proposito, il Ministero del Lavoro conferma quanto affermato nell’interpello n. 26/2010 in cui viene precisato che per tutte le imprese industriali vale l’assenza della condizione su citata, con possibilità di proroga a prescindere dalla ripresa, sia pur ridotta, dell’attività lavorativa.

Risposta del M.L.P.S
. – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro fa esplicito riferimento all’art. 1 della L. n. 14/1970, che estende ai relativi dipendenti i benefici già previsti in favore dei dipendenti delle imprese edili industriali dall’art. 1 della Legge n. 77/1963. Tale normativa non pone alcuna condizione per il riconoscimento della CIG a favore delle imprese artigiane. Pertanto, per il Ministero, non sembrano rinvenirsi ostacoli affinché il principio già enunciato nell’interpello su menzionato, con riferimento alle imprese industriali, possa applicarsi anche per le imprese artigiane dell’edilizia. Infatti, per le imprese artigiane dell’edilizia, al pari di quelle industriali, l’"eccezionale" proroga della Cassa integrazione deve essere concessa a prescindere dalla ripresa, sia pur ridotta, dell’attività lavorativa.

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