Premessa – Importante appuntamento in vista per i CdL iscritti all’ENPACL. Infatti, il prossimo 16 settembre è l’ultimo giorno utile per presentare, in via esclusivamente telematica, la dichiarazione dell’ammontare dei compensi sul quale è calcolato il contributo integrativo, nonché del reddito professionale, relativi all’anno 2013. Vediamone gli aspetti principali.
Dichiarazione del reddito – Come già avvenuto per l’anno scorso, il contributo soggettivo sarà calcolato al 12% del reddito professionale prodotto nell’anno precedente, con un contributo minimo che, per l’anno 2014, è pari a 2.062 euro. Tale contributo minimo è stato posto in riscossione in quattro rate, cadenti il 16 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 17 novembre. Coloro che avranno dichiarato un reddito superiore a 17.187 euro saranno tenuti a corrispondere (in aggiunta al contributo soggettivo minimo) anche un’eccedenza, calcolata nel limite di reddito di 96.045 euro, da versare in unica soluzione, entro il 16 settembre ovvero frazionata, da due a quattro rate mensili, entro il 16 settembre, 16 ottobre, 17 novembre, 16 dicembre 2014. Il contributo integrativo, in particolare, è pari al 4% dei compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA. A tal proposito, si precisa che da quest’anno, per la prima volta, dovrà essere corrisposto un contributo integrativo minimo di euro 300, da versare entro il termine del 16 settembre.
Versamenti spontanei in acconto - Altra novità, finalizzata a evitare la concentrazione dei versamenti da parte degli iscritti nell’ultimo quadrimestre dell’anno, è la possibilità di poter effettuare, sino al 18 agosto compreso, versamenti spontanei in acconto, a titolo di contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo). Tali versamenti spontanei costituiscono anticipazioni di quanto dovuto per l’anno 2014. Per ogni versamento spontaneo c’è piena libertà di determinazione degli importi. Il relativo pagamento deve essere effettuato tramite M.Av., generabili nella propria area riservata dei servizi “Enpacl on line”, attraverso l’apposita procedura prevista dall’Ente. Successivamente, entro lo stesso termine del 16 settembre 2014, in sede di dichiarazione, si dovrà effettuare la ripartizione di quanto versato. In tale occasione, infatti, gli iscritti decideranno a che titolo imputare le anticipazioni. Da quest’anno, inoltre, è anche possibile pagare tutti i contributi avvalendosi del modello F24 ordinario, anche con eventuale compensazione dei crediti vantati dall’interessato con il fisco. In tal caso, la funzione on line fornisce i dati necessari alla relativa compilazione. A tal proposito, con la rata di settembre dovrà essere corrisposto anche il contributo di maternità.
Previdenza - Alla luce della riforma del sistema pensionistico dei CdL, che ha operato una profonda e strutturale modifica dell’intero impianto previdenziale dell’ENPACL, al fine di garantire un sistema pensionistico adeguato e finanziariamente solido, la puntuale osservanza degli obblighi contributivi è di fondamentale importanza. Ricordiamo che attualmente per ottenere la pensione di vecchiaia Enpacl occorre aver compiuto 66 anni di età e aver maturato almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione all’Ente. Inoltre, la prestazione può essere riconosciuta solo se pari o superiore a euro 10.310. In caso diverso, l’interessato deve attendere il raggiungimento di tale soglia ovvero i 70 anni di età. La pensione di vecchiaia anticipata (già di anzianità) è riconosciuta a coloro che hanno compiuto 60 anni di età e hanno maturato almeno 36 anni di iscrizione e contribuzione all’Ente. Per ottenere la prestazione occorre la cancellazione dall’Ordine professionale, cui si prescinde con almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione. In ogni caso, l’erogazione dei trattamenti pensionistici e assistenziali da parte dell’Ente è subordinata alla regolarità della posizione contributiva del richiedente.
Contributi aggiuntivi – Infine, si rammenta che tutti gli iscritti all’ENPACL hanno facoltà, con la sola esclusione dei pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (anzianità), di effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo, utile per migliorare la misura della pensione futura. Dal 1° gennaio 2013, la misura del contributo aggiuntivo è pari a 500 euro o multipli. Occorre sottolineare che, oltre al vantaggio previdenziale, vi è anche quello fiscale: in base all’art. 10, lettera e) del T.U.I.R., come modificato dall’art. 13 del decreto legislativo n. 47/2000, i contributi versati facoltativamente alla forma di previdenza obbligatoria presso la quale si è iscritti sono interamente deducibili.