Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Importante appuntamento in vista per i CdL iscritti all’ENPACL. Infatti, il prossimo 16 settembre è l’ultimo giorno utile per presentare, in via esclusivamente telematica, l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell'anno 2015, nonché versare il saldo del contributo soggettivo (12% del reddito professionale, detratto il minimo) e il contributo integrativo.
Vediamone gli aspetti principali.
Comunicazione reddituale 2015 - Tutti i Consulenti del Lavoro, anche se pensionati, sono tenuti a comunicare l'ammontare del reddito professionale e del volume d'affari ai fini IVA (anche se pari a zero) conseguito e prodotto nell'anno 2015. Sono tenuti alla dichiarazione (del solo volume d’affari) anche coloro che sono stati iscritti nel 2015 per frazione di anno.
Per l’anno in corso, i Consulenti del Lavoro hanno tempo dal 29 agosto al 16 settembre 2016 per presentare all’Ente la propria dichiarazione, esclusivamente in via telematica, attraverso i “Servizi ENPACL on line” presenti nell’Area riservata raggiungibile dal sito web dell’Ente all’indirizzo www.enpacl.it
Gli iscritti che durante l’anno 2016 hanno effettuato versamenti spontanei in acconto alla contribuzione obbligatoria, in sede di dichiarazione dovranno decidere la destinazione di quanto versato: a titolo di contribuzione soggettiva e/o di contribuzione integrativa (ad esclusione del contributo soggettivo minimo corrisposto alle scadenze regolamentari nonché del contributo per maternità).
Cosa versare? – L’appuntamento del 16 settembre rappresenta una data da cerchiare in rosso sul calendario dei CdL, in quanto ricco di scadenza, quali:
Contributo soggettivo – Come già avvenuto per l’anno scorso, il contributo soggettivo sarà calcolato al 12% del reddito professionale prodotto nell’anno precedente, con un contributo minimo che, per l’anno 2015, è pari a 2.066,52 euro. Tale contributo è stato posto in riscossione in quattro rate, cadenti il 16 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 17 novembre.
È previsto, altresì, un contributo soggettivo massimo, pari a euro 11.548,44.
Contributo integrativo – Il contributo integrativo, invece, è calcolato applicando la percentuale del 4% su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA. Gli iscritti sono tenuti al relativo versamento all'Ente, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore. È, comunque, dovuto un contributo integrativo minimo, pari a euro 300,60, da corrispondere entro il 16 settembre 2015.
Versamenti spontanei in acconto - Altra novità, finalizzata ad evitare la concentrazione dei versamenti da parte degli iscritti nell’ultimo quadrimestre dell’anno, è la possibilità di poter effettuare, sino al 18 agosto compreso, versamenti spontanei in acconto, a titolo di contribuzione obbligatoria, senza la necessità di specificare la tipologia di contributo (soggettivo o integrativo). Tali versamenti spontanei costituiscono anticipazioni di quanto dovuto per l’anno 2016. Per ogni versamento spontaneo c’è piena libertà di determinazione degli importi. Il relativo pagamento deve essere effettuato tramite M.Av., generabili nella propria area riservata dei servizi “Enpacl on line”, attraverso l’apposita procedura prevista dall’Ente.
Successivamente, entro lo stesso termine del 16 settembre 2016, in sede di dichiarazione, si dovrà effettuare la ripartizione di quanto versato. In tale occasione, infatti, gli iscritti decideranno a che titolo imputare le anticipazioni.
Contributi aggiuntivo – Infine, si rammenta che tutti gli iscritti all’ENPACL hanno facoltà, con la sola esclusione dei pensionati di vecchiaia e di vecchiaia anticipata (anzianità), di effettuare il versamento di un contributo aggiuntivo, utile per migliorare la misura della pensione futura. Dal 1° gennaio 2013, la misura del contributo aggiuntivo è pari a 500 euro o multipli. Occorre sottolineare che, oltre al vantaggio previdenziale, vi è anche quello fiscale: in base all’art. 10, lettera e) del T.U.I.R., come modificato dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 47/2000, i contributi versati facoltativamente alla forma di previdenza obbligatoria presso la quale si è iscritti sono interamente deducibili.
Modalità di versamento – Quanto alle modalità di versamento, oltre al M.Av. è possibile pagare tutti i contributi avvalendosi del Modello F24 ordinario, anche con eventuale compensazione dei crediti vantati dall’interessato con il fisco.
Il M.Av. è uno strumento di pagamento molto versatile in quanto è possibile:
In particolare, occorre indicare nelle apposite caselle: