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Premessa - L’ENPALS ha definito il tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché la misura della sanzioni civili nelle ipotesi di evasione ed omissione (ENPALS, Circolare n. 8 del 20 luglio 2011).
Innalzamento del tasso d’interesse - Con decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, del giorno 7 luglio 2011, è stato fissato nella misura dell'1,5%, con decorrenza 13 luglio 2011, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione ai fini della regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Inutile determinazione periodica del TUR - L’ENPALS coglie altresì l‘occasione per ricordare come dal 1° gennaio 2004 non sia più necessaria la periodica determinazione del TUR da parte della Banca d’Italia per rendere effettivo il tasso fissato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, prevista dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, per un periodo massimo di cinque anni, ormai trascorso; per cui la definizione del TUR da parte della BCE è immediatamente efficace.
Interesse di differimento e dilazione - Dal 13 luglio 2011, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge è fissato nella misura del 7,5 per cento (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96).
La nuova misura del tasso di interesse deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 13 luglio 2011.
Sanzioni civili - La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e relativi accessori implica l'adeguamento anche dell'aliquota di calcolo delle sanzioni civili.
Misura delle sanzioni - Pertanto, in attuazione delle norme previste dal nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23.12.2000, n. 388 (v. circolare n.14 dell'1.6.2001), la misura delle sanzioni civili:
- è pari al 7% annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a) ) e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa (art.116, comma 8, lettera b), secondo periodo);
- è pari al 7% annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall'Ente (art.116, comma 10). Si ricorda che, in tali ipotesi, la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- è pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall'Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa (art.116, comma 8, lettera b)). Si rammenta che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge e che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora al tasso di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, determinato con decreto del Ministero delle finanze, attualmente fissato nella misura del 5,7567%2 in ragione annua.