29 giugno 2011

Enti pubblici soppressi: TFS/TFR le operazioni per il personale

Autore: Redazione Fiscal Focus

Enti soppressi - La legge (art. 7 del Dl n. 78/2010, conv. nella legge 30 luglio 2010 n. 122), ha disposto la soppressione di una serie di enti di diritto pubblico e la contestuale attribuzione di funzioni e risorse, ivi compreso il personale, ad altre pubbliche amministrazioni.

INPDAP, nota n. 25 del 23 giugno 2011 - Per il personale degli enti soppressi trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, l’INPDAP di concerto con la Direzione centrale credito e Welfare e la Direzione Centrale Entrate e posizione assicurativa, detta le disposizioni che disciplinano il trattamento di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da processi di mobilità.

Pertanto, con riferimento alle prestazioni di fine servizio, al personale trasferito si applicano, dalla data di assunzione in servizio presso l’amministrazione o ente di destinazione, le disposizioni vigenti per i dipendenti dello stesso ente.

Le disposizioni dell’Istituto - In particolare, dalla data dell’avvenuto trasferimento:

- cessa l’iscrizione alla gestione previdenziale dell’amministrazione o dell’ente di provenienza, ovvero cessano di essere applicabili le disposizioni vigenti, presso l’amministrazione o l’ente medesimo, in materia di indennità di anzianità o di trattamento di fine rapporto;
- in caso di iscrizione all’Inpdap dell’ente di destinazione ai fini dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, la contribuzione all’Istituto deve essere versata anche per il personale trasferito dall’ente (soppresso) di provenienza;
- l’amministrazione, l’ente o la gestione previdenziale di provenienza versa all’amministrazione, all’ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l’importo lordo del trattamento di fine servizio o di fine rapporto liquidabile all’interessato alla data del trasferimento.

Liquidazione eccedenza - All’atto della definitiva cessazione dal servizio, l’ente o la gestione previdenziale competente provvede alla liquidazione dell’eventuale eccedenza (differenza positiva) tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata. Questa eventuale eccedenza si aggiunge alla prestazione di fine servizio dovuta dall’Inpdap.

Operazioni di gestione del TFS e TFR - La nota Inpdap, nello specifico, esamina e disciplina nel dettaglio le seguenti fattispecie:

1. Operazioni ed adempimenti in caso di trasferimenti di personale da enti non iscritti ad enti iscritti all’Inpdap;
2. Operazioni ed adempimenti in caso di trasferimenti di personale da enti iscritti ad enti non iscritti all’Inpdap.

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