14 marzo 2012

Esodati. A chi si applicano le regole pre-riforma?

Ampliate le deroghe e rinviate al 2017 le penalizzazioni per i lavoratori precoci
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – A seguito della conversione in legge del decreto “Milleproroghe 2012” sono stati risolti alcuni punti dolenti della riforma previdenziale, di cui all’art. 24 della L. n. 214/2011 (manovra “salva Italia”), qualiil nodo dell’accesso al pensionamento per i lavoratori “esodati” e le penalizzazioni per i lavoratori“precoci”.

La questione – Il problema sorge per coloro che avevano deciso di lasciare volontariamente il lavoro dietro indennizzo, confidando nella prossimità dellapensione e quanti, essendo entrati in gioventù nel mondo del lavoro, hannoconseguito il diritto all’assegno in età “precoce”, secondo le nuove decorrenze. Pertanto, per venire incontro alla vasta platea di lavoratori coinvolti, in sede di conversione in legge del Milleproroghe 2012, sono state aggiunte alcunederoghe all’art. 24 della L. n. 214/2011.

Gli esodati–In particolare, il copioso articolo 6 del decreto in commento, consente a tutti ilavoratori, il cui rapporto si sia concluso entro il 31/12/2011, in virtù di accordiindividuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., di esularedall’applicazione delle nuove decorrenze e requisiti per l’accesso allapensione, in vigore dal 01/01/2012. Affinché ciò sia possibile, però, bisogna rispettare le seguenti condizioni:
- la data di cessazione del rapporto deve risultare da atto certo eoggettivo, secondo le indicazioni del D.M., da pubblicare entro il 30/06/2012, con cui il M.L.P.S.fisserà le modalità di richiesta di applicazione della normativa ante L.214/2011;
- la riscossione della pensione deve avvenire entro il 6 dicembre 2013.

Le deroghe –Tuttavia, la manovra “salva Italia” e il “Milleproroghe 2012” lanciano un salvagente anche per quei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31/12/2011. Dunque, possono accedere alle regole pre-riforma:
- i lavoratori in mobilità breve e in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
- i lavoratori che, al 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore e quelli per i quali sia stato stabilito da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarietà. In tal caso, gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi stessi fino al compimento almeno di 60 anni di età;
- i lavoratori che al 31 ottobre 2011 risultano in congedo per assistere i figli con disabilità grave a condizione che maturino entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento, indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’art. 1, c. 6, lett. a), della L. n. 243/2004;
- i lavoratori che, anteriormente al 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria;
- lavoratori che, al 4 dicembre 2011, hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio. Ai fini di questa disposizione, l’Istituto dell’esonero si considera comunque in corso se il provvedimento di concessione risulta emanato prima del 4 dicembre 2011.
Al riguardo, inoltre, va precisato che nel caso in cuigli esonerati dalle nuove regole, siano superiori al numero di beneficiari copribili con le risorse stanziate, le domande in eccesso saranno esaminate dall’INPS, solo a condizione che con decreto vengano aumentate lealiquote contributive non pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro delsettore privato.

I precoci – Altro punto dolente della riforma pensionistica riguarda la penalizzazione per i lavoratori “precoci”, ossia coloro che avendo iniziato a lavorare in giovane età, sarebbero potuti andare in pensione ben prima delle nuove decorrenzestabilite per la pensione anticipata.A questi lavoratori, penalizzati di un punto percentuale sull’assegno previdenziale per ogni anno di anticipo di accesso alla pensione prima dei 62anni o di due punti per ogni anno dopo il secondo, ora è concesso di riceverel’intero importo spettante senza decurtazioni, purché:
- maturino i requisiti contributivi minimi necessari entro il 31/12/2017;
- il periodo minimo di contribuzione (42 anni e 1 mese per gli uomini e41 anni e 1 mese per le donne, da aumentarsi di un mese nel 2013 enel 2014) venga raggiunto attraverso contributi derivanti daprestazioni di lavoro effettivo, compresi quelli figurativi accreditatiper l’astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degliobblighi di leva, per infortunio, per malattia e C.I.G.O. A tal fine, quindi, vengono esclusi i periodi di C.I.G.S. e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata.

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