27 agosto 2012

Esodati bancari. Arriva l’assegno di solidarietà

Il personale impiegato nel settore del credito può beneficiare di un assegno straordinario massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Martedì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 3.08.2012 del Ministero del Lavoro che modifica la disciplina del fondo di solidarietà per il settore del credito, rinominato ora “Fondo di solidarietà per la riconversione e per la riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito”. La novità principale riguarda gli assegni straordinari che potranno essere erogati dal fondo di solidarietà del credito, e su richiesta del datore di lavoro, per un periodo massimo di 60 mesi fino alla decorrenza della pensione di anzianità o di vecchiaia, tenendo conto altresì delle finestre mobili (vecchia disciplina) e degli adeguamenti alle speranze di vita. L’efficacia del decreto è limitata al 31 dicembre 2012.

Esodati bancari – Dopo il tanto discusso D.M. “esodati”, che ha garantito a 65mila unità di poter accedere alla pensione secondo le previgenti regole, arriva anche un salvagente per il personale del settore creditizio. In particolare, si tratta di un provvedimento di modifica al decreto n. 158/2000 che disciplina il fondo di solidarietà per il settore del credito e che fa seguito alla rideterminazione della platea degli esodati, operata dal D.L. n. 95/2012 (spending review), in cui sono stati individuati ulteriori 55mila unità per i quali possono continuare a valere i vecchi requisiti pensionistici, ancorché maturati dopo il 31 dicembre 2011.

Il D.M. 3.08.2012 – La novella stabilisce che i soggetti interessati, in deroga alla disciplina ordinaria del fondo di settore, hanno il diritto a ricevere, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza della pensione, assegni straordinari a sostegno del reddito per un periodo massimo (o inferiore) di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per quanto riguarda invece l'individuazione dei lavoratori in esubero, il decreto chiarisce che è interessato, innanzitutto, il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione, anticipata o di vecchiaia, anche se abbia titolo ad essere mantenuto in servizio.

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