3 dicembre 2014

Esodati. Domanda KO per contingente esaurito

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – I soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla quarta salvaguardia (art. 11-bis della L. n. 124/2013), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia – in quanto esclusi dal contingente numerico – non dovranno presentare alcunché per accedere alla sesta salvaguardia (L. n. 147/2014). A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 9305 di ieri fornendo su richiesta utili chiarimenti in merito alla questione esodati.

Lettera certificativa - Altro punto affrontato dall’INPS riguarda l’istruttoria di accesso alla pensione ante riforma Monti-Fornero (L. n. 214/2011). Al riguardo, l’Istituto di via Ciro il grande tiene a precisare che ciascun soggetto salvaguardato riceverà una lettera che certifica il diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore della predetta legge, specificando, sulla base delle norme che regolano le c.d. “finestre di accesso”, la prima decorrenza utile per ottenere la pensione. Nella lettera di certificazione, inoltre, viene specificata la data di apertura della c.d. “finestra di accesso”, quindi la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione. Di conseguenza, i soggetti in possesso della suddetta lettera certificativa possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati. Tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta.

Esaurimento contingente numerico – Come precisato in premessa, ai soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla quarta salvaguardia (art. 11-bis della L. n. 124/2013), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia – in quanto esclusi dal contingente numerico – viene concesso di non presentare una nuova domanda per la sesta salvaguardia. Per tali soggetti, infatti, l’INPS provvederà d’ufficio al monitoraggio delle domande e alla certificazione del diritto. Al contrario, i soggetti che non hanno presentato domanda di accesso alla quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa DTL, devono presentare domanda di accesso alla sesta salvaguardia alla competente DTL entro il 5 gennaio 2015.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy