Dopo le notizie trapelate dal MEF sull’impossibilità di poter dar vita a nuova salvaguardia (la settima) per gli esodati (vedi
Esodati e opzione donna: arriva la beffa dal MEF), che hanno fatto suscitare numerose polemiche non solo da parte dei sindacalisti, ma anche da alcuni partiti politici, arriva l’apertura da parte dei ministri Padoan e Poletti impegnati a trovare una soluzione alla questione.
Infatti, è di ieri il comunicato stampa congiunto (MEF-MLPS) nel quale viene confermato che il governo sta attualmente valutando una soluzione, e che i suddetti ministri stanno seguendo i lavori con l'obiettivo di dare una risposta alle situazioni di disagio.
Intanto, i segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, si dicono "assolutamente insoddisfatti" dell'incontro tenuto al Ministero dell'Economia con il sottosegretario Pier Paolo Baretta, in merito alla vertenza esodati. "
Il governo ha preso tempo, ha detto che non è pronto e che ci darà una risposta tra due settimane - ha riferito Vera Lamonica della Cgil -
ma la questione va risolta prima della legge di stabilità. Noi vogliamo fatti concreti e non molliamo: continueremo ad essere in piazza".
Settima salvaguardia – La settima salvaguardia, che intende concedere a ulteriori 26mila lavoratori la possibilità di mantenere, in via eccezionale, le previgenti regole di pensionamento (dette per l'appunto ante Fornero), è una proposta di legge oggetto di discussione in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati che interviene ancora una volta sulla materia delle deroghe ai requisiti previdenziali introdotti dalla legge Fornero nel dicembre 2011. Il provvedimento, in particolare, ricalca la sesta salvaguardia (L. n. 147/2014) dalla quale si differenzia per lo spostamento dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017 del termine per maturare la decorrenza della prestazione pensionistica.
Ma chi sono i potenziali beneficiari della salvaguardia? Ebbene, l’agevolazione dovrebbe essere concessa ai lavoratori che si riconoscono in almeno uno dei seguenti otto profili di tutela:
1. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011;
2. lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante Fornero, entro il 6 gennaio 2017;
3. i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante Fornero, entro il 6 gennaio 2017;
4. lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante Fornero, entro il 6 gennaio 2017;
5. lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'art. 33, co. 3, della L. n. 104/1992, e successive modificazioni che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante Fornero, entro il 6 gennaio 2017;
6. lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante Fornero, entro il 6 gennaio 2017;
7. lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che maturino la liquidazione della pensione, con le regole ante Fornero, entro il 6 gennaio 2017;
8. lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi. Questi lavoratori devono risultare cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e devono perfezionare, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 12 mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011.