12 settembre 2013

Esodati. Istruzioni per la quarta platea

Fornite le istruzioni per la gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Non saranno rigettate le domande di salvaguardia di soggetti che intendono accedere alla quarta platea di esodati (6.500 unità), anche se vengono utilizzati gli ordinari moduli. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 14254 del 10 agosto 2013.

Normativa – Il nuovo intervento di salvaguardia, che costerà 581 milioni di euro alle casse dello Stato, è disciplinato dal D.L. n. 102/2013 entrato in vigore il 31 agosto 2013. La nuova norma salva altri 6.500 esodati (licenziati individuali), in modo tale che possano pensionarsi con le regole previgenti alla riforma Monti-Fornero (L. n. 214/2011).

La nuova platea
– La nuova platea di esodati, come appena accennato, riguarda esclusivamente i licenziamenti individuali. In particolare, i potenziali salvaguardati potranno accedere alla pensione secondo le regole pre-riforma Monti-Fornero, a condizione:
- che abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività (non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato) non superiore ai 7.500 euro;
- che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla legge ante Fornero, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36esimo mese successivo alla data di entrata in vigore delle nuove regole.

I requisiti – Affinché gli interessati possano accedere alla salvaguardia in commento è necessario che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

Gestione delle domande – In attesa che l’Istituto previdenziale fornisca tutte le istruzioni in ordine alle modalità di presentazione delle istanze per l’accesso alla salvaguardia, non saranno adottati provvedimenti di reiezione nei confronti dei soggetti che ritengano di essere beneficiari di tale ulteriore salvaguardia e che presentino domanda di pensione, anche utilizzando gli ordinari moduli. A breve, fa sapere l’INPS, verrà rilasciato l’apposito prodotto Webdom relativo alla presentazione delle domande di pensione per il quarto contingente di salvaguardia.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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