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Premessa – I lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro, in ragione di accordi individuali sottoscritti, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, devono inoltrare le istanze di accesso alla salvaguardia - corredate dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro - entro il 21 maggio 2013. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 4678 di ieri, fornendo le prime istruzioni operative per l’applicazione della salvaguardia ai 55.000 esodati previsti dalla “spending review” (L. n. 135/2012).
I beneficiari – La seconda tranche di esodati è stata ripartita nel seguente modo:
1. 40.000 unità per i lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali, sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011;
2. 1.600 unità per i lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, c. 28, della L. n. 662/1996;
3. 7.400 unità per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
4. 6.000 unità per chi ha risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli art. 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Accordi governativi – I potenziali beneficiari della prima platea di esodati su illustrata sono coloro che hanno: stipulato accordi in sede governativa entro il 31.12.2011; cessato l’attività lavorativa e collocamento in mobilità in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011; perfezionato i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, c. 1 e 2, della L. n. 223/1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, c. 6 e 7, della L. n. 223/1991. Nel computo di detti lavoratori devono essere considerati anche: i lavoratori licenziati da aziende del commercio con più di 50 dipendenti e fino a 200; il lavoratori licenziati da agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e da imprese di vigilanza; i lavoratori del trasporto aereo e delle società derivate; i lavoratori delle società di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate. Restano esclusi invece dalla presente salvaguardia, i lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato accordi in sede non governativa (per es. accordi aziendali o regionali o comunque locali).
Fondi di solidarietà – Possono accedere alla salvaguardia di cui al secondo punto: i lavoratori che hanno stipulato accordi alla data del 4.12.2011; i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, c. 28, della L. n. 662/1996 da data successiva al 4.12.2011. Per tali lavoratori è prevista la permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età, ancorché gli stessi maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento secondo le regole previgenti alla Riforma “Salva-Italia” (L. n. 201/2011).
Prosecuzione volontaria – I potenziali destinatari dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data antecedente al 4 dicembre 2011, sono: i lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011); i lavoratori che non hanno ripreso alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ad eccezione dello svolgimento di lavoro socialmente utile che non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro; i lavoratori che possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011.
Accordi collettivi o individuali – Infine, i potenziali beneficiari dell’ultimo contingente sono i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31.12.2011: in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli art. 410, 411 e 412-ter del c.p.c.; oppure in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. A tal fine, è necessario che: successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non si siano rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa; siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima del 6.12.2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6.1.2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011); la data di cessazione del rapporto di lavoro risulta da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle DTL, ovvero, altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. Per tali soggetti, inoltre, le istanze di accesso al beneficio - corredate dagli accordi che hanno dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro - devono essere presentate entro il 21 maggio 2013.