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Premessa – Incluse nuove categorie di lavoratori nella seconda platea di salvaguardati (55.000 unità). In particolare ad essere integrato è il contingente di cui all’art. 22, c. 1, lett. a), della L. n. 135 (40.00 unità), volta a tutelare i lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali: prima la CIGS e poi la mobilità. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 17606 di ieri.
I beneficiari – Nel dettaglio stiamo parlando della seconda tranche di esodati (55.000 unità), prevista dalla L. n. 135/2012 (c.d. spending review), che è stata ripartita nel seguente modo:
• 40.000 unità per i lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali (CIGS e mobilità), sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011;
• 1.600 unità per i lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, c. 28, della L. n. 662/1996;
• 7.400 unità per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
• 6.000 unità per chi ha risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli art. 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Lavoratori salvaguardati - Con particolare riferimento alla prima categoria di lavoratori (40 unità), l’INPS ha comunque ritenuto opportuno includere nei processi di gestione degli esuberi aziendali: i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 successivamente al 31.12.2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; i lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, vengono a beneficiare di due successivi ammortizzatori sociali (CIGS, nel corso della quale maturano, dopo il 31.12.2011, i previgenti requisiti pensionistici e indennità di mobilità).
Ulteriori chiarimenti – Infine, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che le suddette misure di salvaguardia trovano applicazione nei confronti di coloro che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal D.L. n. 201 del 2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito. Coloro che, invece, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito raggiungono i requisiti previsti dalla L. n. 214/2011 non possono accedere al beneficio della salvaguardia prevista dal suddetto art. 22 della L. n. 135/2012.