30 maggio 2013

Esodati. Terzo decreto in G.U.

Arriva sulla G.U. il terzo decreto, che tutela 10.130 lavoratori, i quali possono accedere alla pensione in base alle regole pre-riforma Monti-Fornero
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il D.I. del 22 aprile 2013, che disciplina il terzo contingente di salvaguardia in materia pensionistica annunciato dalla Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228/2012), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013. In particolare, i salvaguardati ammontano precisamente a 10.130 lavoratori, tra cui anche i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o viceversa in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, registrati entro il 31 dicembre 2011, che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di godimento dell’indennità (in ogni caso entro il 31 dicembre 2014). Questi ultimi sono tenuti, entro 120 giorni, cioè entro il 25 settembre 2013, a presentare un’istanza alla DTL competente territorialmente, per poter acquisire la pensione secondo le regole previgente alla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011).

La platea – Nel dettaglio, a comporre la terza platea sono:
- 2.560 lavoratori appartenenti alla mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi siglati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;
- 1.590 lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi previdenziali;
- 850 prosecutori in attesa di concludere la mobilità;
- ed infine abbiamo altri 5.130 lavoratori "cessati", cioè quelli che hanno sottoscritto accordi, anche individuali di incentivo all'esodo.

Gestione domande – La palla ora passa all’INPS, che ha il compito fornire le relative istruzioni operative per procedere all’invio delle domande e di monitorarle. In particolare, l’INPS nell’esame delle istanze presentate dai soggetti tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:
- per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.

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